Legato

Legato (d. civ.)
È una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
L'acquisto del (—) ha luogo ipso iure, senza che occorra accettazione (art. 649 c.c.). Se, tuttavia, il legatario dichiara ugualmente di accettare, ciò vale come conferma dell'acquisto o come volontà di non rinunciare. La ratio del diverso trattamento riservato al legatario rispetto all'erede sta nel fatto che il (—) non espone mai il suo destinatario al rischio di una perdita economica. Il legatario, infatti, a differenza dell'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia al (—) è un atto abdicativo che opera rispetto ad un diritto già acquisito e porta, quindi, alla perdita di un acquisto già fatto. Esso, inoltre, è un actus legitimus nel senso che non tollera l'apposizione né di termini né di condizioni (art. 520 c.c., applicato analogicamente).
Quanto alla forma, non vige per la rinuncia al (—) il formalismo richiesto per la rinuncia all'eredità. Tuttavia, quando ha ad oggetto diritti reali su beni immobili la rinuncia deve farsi, sotto pena di nullità, per iscritto.
Il sublegato ricorre quando il soggetto che è tenuto alla prestazione oggetto del (—) è, anziché l'erede, un altro legatario. Il sublegatario è, accanto al legatario, un chiamato alla successione a titolo particolare. Di frequente, poi, il (—) assume la veste di prelegato.
Per le cause relative ai (—) dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione, è competente il giudice dell'aperta successione (art. 22 c.p.c.). Il (—) è una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede al de cuius in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto. Il (—) si acquista automaticamente alla morte del de cuius.
() in conto di legittima
Disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei legittimari. Il legittimario - legatario, qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, può chiedere la differenza acquisendo la veste di erede (per la differenza chiesta ed ottenuta) e conservando quella di legatario per l'oggetto del (—). Il (—) va imputato alla quota di legittima (non a caso si chiama in conto), salvo dispensa.
() in sostituzione di legittima
Disposizione testamentaria a titolo particolare effettuata a favore di uno dei legittimari in sostituzione della quota di legittima; il legittimario può scegliere di rinunciare al (—) e chiedere la legittima [Legittima (Quota di)] ovvero di conseguire il (—), perdendo il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del (—) sia inferiore a quello della legittima.
In tale ultimo caso, tuttavia, il legittimario non acquista la qualità di erede e, pertanto, non risponde dei debiti ereditari.