Eredità
Eredit à (d. civ.)
Per () si intende l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius.
Il patrimonio ereditario costituisce una universitas iuris, in quanto è considerato come una unit à astratta ed ideale di tutti i rapporti giuridici, di cui era titolare il de cuius.
() giacente
Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredit à non acquista ipso iure la qualit à di erede, stante la necessit à di una manifestazione di volont à diretta in tal senso, denominata accettazione. Fintantoch é il chiamato non abbia accettato ovvero nei casi in cui incerta sia la sua identit à, viene a determinarsi una situazione di grave incertezza. Onde evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e privo di tutela giuridica, è prevista la nomina da parte dell'autorit à giudiziaria di un curatore con il compito di gestire il patrimonio ereditario fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, della devoluzione allo Stato (artt. 528 ss. c.c.).
Vendita dell'()
Particolare forma di alienazione di universalit à disciplinata dagli artt. 1542 ss. c.c. Essa richiede la forma scritta [Forma del negozio giuridico] a pena di nullit à. L'eredit à, intesa come complesso di diritti, è alienabile solo dopo l'apertura della successione. Oggetto della () sono tutti i rapporti ai quali la successione si riferisce, e cio è la totalit à dei diritti e degli obblighi ereditati di carattere patrimoniale.