Eredità

Eredità (d. civ.)
Per (—) si intende l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius.
Il patrimonio ereditario costituisce una universitas iuris, in quanto è considerato come una unità astratta ed ideale di tutti i rapporti giuridici, di cui era titolare il de cuius.
() giacente
Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso, denominata accettazione. Fintantoché il chiamato non abbia accettato ovvero nei casi in cui incerta sia la sua identità, viene a determinarsi una situazione di grave incertezza. Onde evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e privo di tutela giuridica, è prevista la nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un curatore con il compito di gestire il patrimonio ereditario fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, della devoluzione allo Stato (artt. 528 ss. c.c.).
Vendita dell'()
Particolare forma di alienazione di universalità disciplinata dagli artt. 1542 ss. c.c. Essa richiede la forma scritta [Forma del negozio giuridico] a pena di nullità. L'eredità, intesa come complesso di diritti, è alienabile solo dopo l'apertura della successione. Oggetto della (—) sono tutti i rapporti ai quali la successione si riferisce, e cioè la totalità dei diritti e degli obblighi ereditati di carattere patrimoniale.