Delegazione

Delegazione
() apostolica (d. internaz.)
Organo della Santa Sede istituito all'estero per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Più specificamente la (—) ha il compito di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'allacciamento di stabili rapporti diplomatici tra Santa Sede e lo Stato presso la quale è inviata.
La (—) e i membri di essa usufruiscono del trattamento riservato ai diplomatici
() diplomatica (d. internaz.)
Organo collegiale non avente carattere permanente istituito dagli Stati per l'espletamento di relazioni internazionali.
Le (—) possono essere preposte dallo Stato a partecipare a negoziati, a conferenze internazionali, o a consessi di organismi internazionali [Organizzazione internazionale].
Le (—) sono formate da delegati, titolari del potere di manifestare la volontà dello Stato, e da esperti e consiglieri aventi funzioni ausiliarie nel processo di formazione della volontà.
Lo status internazionale delle (—) è quello delle missioni speciali.
Le (—) sono, per natura, organi destinati ad estinguersi con l'espletamento delle loro missioni, salvo il caso in cui abbiano partecipato ad una conferenza internazionale e questa preveda l'istituzione di organismi internazionali: in tal caso si trasformano, ordinariamente, in organi permanenti di queste ultime detti rappresentanze permanenti.
() quale strumento di assunzione del debito altrui (d. civ.)
È un istituto col quale si realizza la successione a titolo particolare nel debito (artt. 1268 ss. c.c.).
In particolare, nella (—) il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumersi il debito nei confronti del creditore (delegatario), o di eseguire nei confronti di quest'ultimo la prestazione.
La giurisprudenza definisce la (—) come un contratto trilaterale, in contrasto con parte della dottrina che vi riconosce, invece, tre distinti negozi collegati (l'ordine del delegante, l'atto di assunzione del debito da parte del delegato e l'accettazione del delegatario).
Si distingue quindi tra:
— (—) di pagamento, che ricorre quando il debitore delega un terzo a eseguire il pagamento al creditore (delegatio solvendi) (art. 1269 c.c.);
— (—) di debito, che ricorre quando il debitore delega un altro soggetto ad assumersi l'obbligazione verso il creditore, cioè a promettergli il pagamento ad una data scadenza futura (delegatio promittendi).
 Tale ultima ipotesi di (—) può realizzarsi in forma cumulativa, quando il nuovo debitore si affianca a quello originario, oppure in forma liberatoria, quando il delegatario acconsente a liberare il delegante, estinguendo il rapporto obbligatorio originario.
La (—) è detta titolata quando le parti fanno espresso riferimento ai rapporti sottostanti, ossia quando il delegato si obbliga nei confronti del creditore nei limiti di validità ed efficacia dei sottostanti rapporti intercorrenti tra delegante e delegato, da un lato, e tra delegante e creditore dall'altro. Tali rapporti sono:
— il rapporto tra delegante e delegato (cd. rapporto di provvista), in base al quale il secondo assume il debito o paga per estinguere il proprio debito nei confronti del delegante;
— il rapporto tra delegante e delegatario (cd. rapporto di valuta), in base al quale il primo ordina al delegato di pagare o di obbligarsi nei confronti del delegatario per estinguere il proprio debito nei confronti di quest'ultimo.
Qualora il delegato, in esecuzione di un ordine del delegante, promette o adempie la prestazione senza richiamare alcuno dei rapporti summenzionati, siamo in presenza di una (—) astratta o pura.