Sostituzione

Sostituzione (d. civ.)
Con riguardo all'attività giuridica si parla di (—) nei casi in cui un soggetto ha il potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di un negozio, divenendo parte (in senso formale) del negozio stesso ma rimanendo estraneo all'interesse regolato. Il potere di agire per il compimento di un negozio destinato a produrre effetti nella altrui sfera giuridica può essere attribuito dalla legge o trovare la propria fonte in un atto di autonomia privata.
Alcuni casi di (—) sono disciplinati nell'ambito della rappresentanza.
() nel testamento (d. civ.)
In tale ambito si individuano la (—) ordinaria e la (—) fedecommissaria. La prima si ha allorquando il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, designi al suo posto un secondo successibile.
La (—) fedecommissaria, invece, si ha quando, nel testamento, il testatore impone all'erede o al legatario (cd. istituito) l'obbligo di conservare i beni ricevuti, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (cd. sostituto) indicata dal testatore medesimo.
Quest'ultima è ammessa solo nei limiti di cui all'art. 692 c.c. In particolare, i genitori e gli ascendenti in linea retta ed il coniuge dell'interdetto possono istituire erede quest'ultimo, gravandolo dell'obbligo di restituire alla sua morte tutti i beni, anche quelli costituenti la legittima, alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui (fedecommesso assistenziale).
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine di cui all'art. 416 c.c. interverrà nei suoi confronti la pronuncia di interdizione.
() processuale (d. proc. civ.)
Il sostituto processuale è un soggetto che agisce nel processo in nome proprio, ma per far valere un diritto altrui: egli quindi è parte, ma non è titolare del diritto fatto valere.
La (—) si differenzia quindi dalla rappresentanza processuale, in quanto il rappresentante agisce in nome altrui. È chiaro, però, che poiché il sostituto agisce per un diritto altrui, gli effetti del giudicato si produrranno nei confronti del sostituito, titolare del diritto su cui la sentenza ha provveduto.
La (—) può aver luogo solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es.: artt. 108 e 111 c.p.c.): infatti, l'art. 81 c.p.c. prevede che fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Sono ipotesi eccezionali in cui il legislatore ha riconosciuto ad un terzo, interessato alla tutela di un diritto altrui, la possibilità di chiedere la tutela giurisdizionale in merito.
Si pensi, ad esempio, all'ipotesi del garante che, chiamato in causa, abbia assunto la causa del garantito estromesso per accordo delle parti; o ancora al caso dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), in cui il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano, verso i terzi, al proprio debitore e che costui trascura di esercitare.
Altro significativo esempio di (—) si ha nell'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, allorché l'alienante del diritto rimane in causa in sostituzione dell'acquirente (arg. ex art. 111 c.p.c.).