Surrogazione

Surrogazione (d. civ.)
La (—) realizza una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio, in deroga al principio di cui all'art. 1180 c.c. in base al quale il pagamento del terzo estingue l'obbligazione.
Si tratta di ipotesi tassativamente previste dalla legge, nelle quali il pagamento del terzo realizza solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio.
La (—) può aversi:
— per volontà del creditore che, ricevendo il pagamento da un terzo, dichiari espressamente di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore (è detta anche surroga per quietanza);
— per volontà del debitore che, prendendo a mutuo una somma per pagare il creditore, può surrogare il mutuante nella posizione del creditore pagato (detta anche surroga per imprestito);
— per volontà della legge (surrogazione legale), in tutti quei casi, previsti dall'art. 1203 c.c., in cui la legge stessa autorizza il terzo (che paga un debito altrui) a surrogarsi nei diritti del creditore, indipendentemente dalla volontà del creditore e debitore.
Casi di surrogazione legale sono, per esempio, quello del fideiussore [Fideiussione] che paga il debito; quello dell'avallato [Avallo], che abbia pagato in luogo dell'avallante; quello dell'assicuratore [Assicurazione (Contratto di)] che abbia risarcito il danno all'assicurato.