Legittimario
Legittimario (d. civ.)
Il fondamento di tale normativa va ricercato nella difesa del superiore interesse della famiglia: si vuole assicurare ai pi ù stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario [Legittima (Quota di)], dopo la morte del titolare.
I legittimari sono:
il coniuge superstite;
i figli legittimi (compresi i legittimati e gli adottivi) ed i loro discendenti, in quanto succedono per rappresentazione;
i figli naturali (o i loro discendenti);
gli ascendenti legittimi.
I (), se il defunto ha leso con il testamento o a mezzo di donazioni i diritti loro riservati, devono, entro 10 anni dall'apertura della successione, agire in riduzione [Riduzione (Azione di)] per ottenere quanto loro spetta per legge, altrimenti restano valide ed efficaci le disposizioni lesive del testatore.