Legittimario

Legittimario (d. civ.)
È colui al quale la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio del de cuius, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie.
Il fondamento di tale normativa va ricercato nella difesa del superiore interesse della famiglia: si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario [Legittima (Quota di)], dopo la morte del titolare.
I legittimari sono:
— il coniuge superstite;
— i figli legittimi (compresi i legittimati e gli adottivi) ed i loro discendenti, in quanto succedono per rappresentazione;
— i figli naturali (o i loro discendenti);
— gli ascendenti legittimi.
I (—), se il defunto ha leso con il testamento o a mezzo di donazioni i diritti loro riservati, devono, entro 10 anni dall'apertura della successione, agire in riduzione [Riduzione (Azione di)] per ottenere quanto loro spetta per legge, altrimenti restano valide ed efficaci le disposizioni lesive del testatore.