Espromissione
Espromissione (d. civ.)
Il fenomeno rientra in quello, pi ù ampio, della cd. successione nel debito.
Si distinguono:
() cumulativa: ha per effetto il cumulo della responsabilit à del terzo espromittente e del debitore espromesso: tra essi, per effetto dell'(), si crea un vincolo di solidariet à [Obbligazione] in virt ù del quale il creditore espromissario potr à soddisfare la sua pretesa creditoria su due patrimoni, potendo chiedere il pagamento indifferentemente al debitore o al terzo;
() privativa o liberatoria: ha per effetto (se ci ò è stato espressamente pattuito da espromittente ed espromissario) la liberazione del debitore espromesso; unico obbligato resta quindi l'espromittente. Questi non pu ò opporre le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, mentre pu ò opporre quelle proprie del debitore, purch é non siano personali o derivanti da fatti successivi all'().
L'() si differenzia:
dalla delegazione, nella quale il terzo si obbliga verso il creditore in presenza di una delega del debitore;
dall'accollo, che è un accordo intercorrente tra debitore e terzo (non tra creditore e terzo).