Espromissione

Espromissione (d. civ.)
È un caso di modificazione soggettiva dell'obbligazione [Obbligazione], che si verifica quando un terzo (cd. espromittente), estraneo rispetto ad un rapporto obbligatorio esistente tra un creditore ed un debitore originario, assume verso il creditore (cd. espromissario) il debito contratto dal debitore (cd. espromesso), senza delega di quest'ultimo; l'intervento dell'espromittente è perciò spontaneo e si realizza mediante la conclusione di un contratto di (—) con il creditore-espromissario (art. 1272 c.c.).
Il fenomeno rientra in quello, più ampio, della cd. successione nel debito.
Si distinguono:
— (—) cumulativa: ha per effetto il cumulo della responsabilità del terzo espromittente e del debitore espromesso: tra essi, per effetto dell'(—), si crea un vincolo di solidarietà [Obbligazione] in virtù del quale il creditore espromissario potrà soddisfare la sua pretesa creditoria su due patrimoni, potendo chiedere il pagamento indifferentemente al debitore o al terzo;
— (—) privativa o liberatoria: ha per effetto (se ciò è stato espressamente pattuito da espromittente ed espromissario) la liberazione del debitore espromesso; unico obbligato resta quindi l'espromittente. Questi non può opporre le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, mentre può opporre quelle proprie del debitore, purché non siano personali o derivanti da fatti successivi all'(—).
L'(—) si differenzia:
— dalla delegazione, nella quale il terzo si obbliga verso il creditore in presenza di una delega del debitore;
— dall'accollo, che è un accordo intercorrente tra debitore e terzo (non tra creditore e terzo).