Accollo
Accollo (d. civ.)
L'() ha natura giuridica di contratto a favore di terzo e, quindi, l'adesione del creditore non investe la sua perfezione, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273, co. 1, c.c.): è questo il cd. () esterno.
Da esso si differenzia l'() interno (o semplice), che produce effetti solo rispetto alle parti (debitore originario e terzo accollante) e che, quindi, preclude al creditore (accollatario), terzo rispetto all'(), la possibilit à di aderirvi e di rendere la stipulazione a suo favore irrevocabile.
Occorre inoltre distinguere tra ():
cumulativo, che si ha quando il creditore accollatario aderisce all'accollo, ma non dichiara di liberare il debitore, che resta obbligato insieme all'accollante;
liberatorio (o privativo), che si ha quando il debitore originario viene liberato dall'obbligazione.
L'() pu ò trovare la sua fonte, oltre che nella volont à delle parti (contratto), anche nella legge (cd. () legale: es.: art. 967, co. 1 c.c.; art. 2112, co. 2 c.c.; art. 2560, co. 2 c.c.).
L'() rientra nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, come pure la delegazione e l'espromissione, dalle quali si differenzia per i seguenti motivi:
l'espromissione è un negozio tra il creditore ed un terzo mediante il quale quest'ultimo promette di pagare un debito altrui ed al quale rimane estraneo il debitore;
la delegazione, pur intercorrendo, come l'(), tra debitore e terzo, in quanto consiste nell'incarico di pagare il creditore (cd. delegatio solvendi) o di obbligarsi verso di lui all'adempimento di un'obbligazione (cd. delegatio promittendi), instaura un vero e proprio rapporto contrattuale tra il creditore ed il delegato.