Accollo

Accollo (d. civ.)
È il contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante) stabiliscono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro nei confronti del creditore (cd. accollatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo (art. 1273 c.c.).
L'(—) ha natura giuridica di contratto a favore di terzo e, quindi, l'adesione del creditore non investe la sua perfezione, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273, co. 1, c.c.): è questo il cd. (—) esterno.
Da esso si differenzia l'(—) interno (o semplice), che produce effetti solo rispetto alle parti (debitore originario e terzo accollante) e che, quindi, preclude al creditore (accollatario), terzo rispetto all'(—), la possibilità di aderirvi e di rendere la stipulazione a suo favore irrevocabile.
Occorre inoltre distinguere tra (—):
— cumulativo, che si ha quando il creditore accollatario aderisce all'accollo, ma non dichiara di liberare il debitore, che resta obbligato insieme all'accollante;
— liberatorio (o privativo), che si ha quando il debitore originario viene liberato dall'obbligazione.
L'(—) può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. (—) legale: es.: art. 967, co. 1 c.c.; art. 2112, co. 2 c.c.; art. 2560, co. 2 c.c.).
L'(—) rientra nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, come pure la delegazione e l'espromissione, dalle quali si differenzia per i seguenti motivi:
— l'espromissione è un negozio tra il creditore ed un terzo mediante il quale quest'ultimo promette di pagare un debito altrui ed al quale rimane estraneo il debitore;
— la delegazione, pur intercorrendo, come l'(—), tra debitore e terzo, in quanto consiste nell'incarico di pagare il creditore (cd. delegatio solvendi) o di obbligarsi verso di lui all'adempimento di un'obbligazione (cd. delegatio promittendi), instaura un vero e proprio rapporto contrattuale tra il creditore ed il delegato.