Sentenza

Sentenza
() amministrativa (d. amm.)
Le (—) del giudice amministrativo possono articolarsi in:
 interlocutorie, quando non pongono fine alla causa ma si limitano a provvedere su una questione processuale o pregiudiziale [Questione (pregiudiziale)] consentendo l'esame ulteriore della controversia; oppure regolano lo svolgimento del processo o adottano provvedimenti istruttori [Prova];
— definitive, quando pongono fine al processo risolvendo tutti i punti controversi o quelli la cui soluzione preclude il passaggio ad altri;
— di rito, quando con esse il giudice risolve aspetti attinenti alla validità, ricevibilità, procedibilità del ricorso o questioni comunque attinenti ai presupposti processuali del giudizio;
— di merito, quando rispondono alle richieste formulate nella domanda giudiziale, accogliendole o rigettandole. Se accoglie il ricorso per motivi d'incompetenza, annulla l'atto [Annullamento] e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi il ricorso, annulla in tutto o in parte l'atto e, quando il giudice è investito di giurisdizione di merito [TAR], può anche riformare l'atto o sostituirlo.
Si ricordi inoltre che l'art. 9 della L. 205/2000 ha introdotto l'istituto delle cd. decisioni semplificate.
Le (—) del TAR fanno stato soltanto tra le parti, per cui i loro effetti non si estendono al di là del ricorrente e degli eventuali intervenienti.
I tipici mezzi di impugnativa avverso le (—) dei TAR sono: la revocazione; l'appello e l'opposizione di terzo.
() civile (d. proc. civ.)
Diversi sono i tipi di (—) che possono aversi nel processo civile.
Anzitutto la (—) può essere di mero accertamento, di condanna o costitutiva, a seconda che si limiti ad accertare l'esistenza di una data situazione giuridica, che condanni una parte ad un determinato comportamento, o che dia luogo ad una modificazione della situazione giuridica preesistente.
Sotto altro profilo, si distingue la (—) definitiva da quella non definitiva.
È definitiva la (—) che definisce, chiude il giudizio: il che può accadere sia allorché il giudice decida interamente la causa nel merito, sia allorché riscontri il difetto di presupposti processuali o di condizioni dell'azione o risolva una questione pregiudiziale, ovvero preliminare in senso impeditivo dell'ulteriore prosecuzione del processo.
È non definitiva la (—) che non definisce il giudizio, poiché con essa il giudice decide il merito solo parzialmente o risolve una questione pregiudiziale o preliminare in un senso che consenta la prosecuzione del processo.
La distinzione fra questi due tipi di (—) rileva soprattutto per ciò che concerne la disciplina della loro impugnabilità [Appello; Riserva (di impugnazione)].
A seconda infine che il giudice ritenga o meno fondata l'esigenza di tutela prospettata dall'attore con la domanda giudiziale, si distingue la (—) d'accoglimento da quella di rigetto.
() della Corte Costituzionale (d. cost.)
Nell'ambito delle decisioni di merito della Corte Costituzionale, cioè di quelle che non toccano profili processuali, ma comportano un esame del contenuto della questione di legittimità costituzionale, occorre distinguere le (—) di accoglimento, con cui si dichiara l'incostituzionalità della norma, da quelle di rigetto, con cui la questione di costituzionalità è dichiarata infondata.
La tipologia delle (—) non si limita a quelle di accoglimento e di rigetto. La Corte, infatti, nel corso della sua attività, ha approntato una serie ulteriore di strumenti decisori che, pur muovendosi nell'ambito concettuale dell'accoglimento o del rigetto si qualificano per un quid pluris. Si tratta, in particolare, delle (—):
— interpretative. Quando viene sollevata una questione d'incostituzionalità, le parti o il giudice a quo hanno dovuto previamente interpretare il testo e ricavare la norma della cui costituzionalità si dubita. La Corte Costituzionale, però, può reinterpretare il testo normativo concludendo per la sua costituzionalità: in tal caso si avrà una (—) interpretativa di rigetto;
— additive. Sono quelle in cui la Corte dichiara l'illegittimità di un testo nella parte in cui omette di prevedere qualcosa che dovrebbe prevedere;
— sostitutive. Sono quelle in cui la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma nella parte in cui prevede certe conseguenze piuttosto che altre;
— monito. In questo caso la Corte cerca di scuotere il legislatore ordinario dalla sua inerzia, invitando alla riforma di un complesso normativo e ammonendolo sulla inevitabilità di pronunciare sentenza d'incostituzionalità in caso di inottemperanza;
— di incostituzionalità sopravvenuta, con le quali si dichiara incostituzionale una norma dal momento in cui essa, originariamente legittima, è divenuta tale a seguito del mutamento del contesto normativo, sociale, del costume etc. in cui essa veniva applicata;
— delega, con cui la Corte fissa anche i principi ai quali il legislatore dovrà attenersi e stabilisce i tempi entro i quali la nuova disciplina dovrà essere approvata dal Parlamento.
() penale (d. proc. pen.)
La (—) penale può avere un contenuto meramente processuale, se incide solo sul rapporto processuale (es.: sentenza di incompetenza, di improcedibilità etc.), ovvero un contenuto di merito, se si pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa punitiva (es.: sentenza di assoluzione o di condanna).
Pertanto, si hanno sentenze meramente processuali e sentenze sostanziali (o di merito).