Sentenza
Sentenza
() amministrativa (d. amm.)
Le () del giudice amministrativo possono articolarsi in:
interlocutorie, quando non pongono fine alla causa ma si limitano a provvedere su una questione processuale o pregiudiziale [Questione (pregiudiziale)] consentendo l'esame ulteriore della controversia; oppure regolano lo svolgimento del processo o adottano provvedimenti istruttori [Prova];
definitive, quando pongono fine al processo risolvendo tutti i punti controversi o quelli la cui soluzione preclude il passaggio ad altri;
di rito, quando con esse il giudice risolve aspetti attinenti alla validit à, ricevibilit à, procedibilit à del ricorso o questioni comunque attinenti ai presupposti processuali del giudizio;
di merito, quando rispondono alle richieste formulate nella domanda giudiziale, accogliendole o rigettandole. Se accoglie il ricorso per motivi d'incompetenza, annulla l'atto [Annullamento] e rimette l'affare all'autorit à competente. Se accoglie per altri motivi il ricorso, annulla in tutto o in parte l'atto e, quando il giudice è investito di giurisdizione di merito [TAR], pu ò anche riformare l'atto o sostituirlo.
Si ricordi inoltre che l'art. 9 della L. 205/2000 ha introdotto l'istituto delle cd. decisioni semplificate.
Le () del TAR fanno stato soltanto tra le parti, per cui i loro effetti non si estendono al di l à del ricorrente e degli eventuali intervenienti.
I tipici mezzi di impugnativa avverso le () dei TAR sono: la revocazione; l'appello e l'opposizione di terzo.
() civile (d. proc. civ.)
Diversi sono i tipi di () che possono aversi nel processo civile.
Anzitutto la () pu ò essere di mero accertamento, di condanna o costitutiva, a seconda che si limiti ad accertare l'esistenza di una data situazione giuridica, che condanni una parte ad un determinato comportamento, o che dia luogo ad una modificazione della situazione giuridica preesistente.
Sotto altro profilo, si distingue la () definitiva da quella non definitiva.
La distinzione fra questi due tipi di () rileva soprattutto per ci ò che concerne la disciplina della loro impugnabilit à [Appello; Riserva (di impugnazione)].
A seconda infine che il giudice ritenga o meno fondata l'esigenza di tutela prospettata dall'attore con la domanda giudiziale, si distingue la () d'accoglimento da quella di rigetto.
() della Corte Costituzionale (d. cost.)
Nell'ambito delle decisioni di merito della Corte Costituzionale, cio è di quelle che non toccano profili processuali, ma comportano un esame del contenuto della questione di legittimit à costituzionale, occorre distinguere le () di accoglimento, con cui si dichiara l'incostituzionalit à della norma, da quelle di rigetto, con cui la questione di costituzionalit à è dichiarata infondata.
La tipologia delle () non si limita a quelle di accoglimento e di rigetto. La Corte, infatti, nel corso della sua attivit à, ha approntato una serie ulteriore di strumenti decisori che, pur muovendosi nell'ambito concettuale dell'accoglimento o del rigetto si qualificano per un quid pluris. Si tratta, in particolare, delle ():
interpretative. Quando viene sollevata una questione d'incostituzionalit à, le parti o il giudice a quo hanno dovuto previamente interpretare il testo e ricavare la norma della cui costituzionalit à si dubita. La Corte Costituzionale, per ò, pu ò reinterpretare il testo normativo concludendo per la sua costituzionalit à: in tal caso si avr à una () interpretativa di rigetto;
additive. Sono quelle in cui la Corte dichiara l'illegittimit à di un testo nella parte in cui omette di prevedere qualcosa che dovrebbe prevedere;
sostitutive. Sono quelle in cui la Corte dichiara l'incostituzionalit à della norma nella parte in cui prevede certe conseguenze piuttosto che altre;
monito. In questo caso la Corte cerca di scuotere il legislatore ordinario dalla sua inerzia, invitando alla riforma di un complesso normativo e ammonendolo sulla inevitabilit à di pronunciare sentenza d'incostituzionalit à in caso di inottemperanza;
di incostituzionalit à sopravvenuta, con le quali si dichiara incostituzionale una norma dal momento in cui essa, originariamente legittima, è divenuta tale a seguito del mutamento del contesto normativo, sociale, del costume etc. in cui essa veniva applicata;
delega, con cui la Corte fissa anche i principi ai quali il legislatore dovr à attenersi e stabilisce i tempi entro i quali la nuova disciplina dovr à essere approvata dal Parlamento.
() penale (d. proc. pen.)
La () penale pu ò avere un contenuto meramente processuale, se incide solo sul rapporto processuale (es.: sentenza di incompetenza, di improcedibilit à etc.), ovvero un contenuto di merito, se si pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa punitiva (es.: sentenza di assoluzione o di condanna).
Pertanto, si hanno sentenze meramente processuali e sentenze sostanziali (o di merito).