Revocazione

Revocazione
() della sentenza (d. proc. civ.)
Mezzo d'impugnazione fondato sull'esistenza di particolari circostanze che, se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad una decisione diversa.
La (—) si propone allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e può essere:
— ordinaria, quando impedisce il passaggio in giudicato della sentenza (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.);
— straordinaria, quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza (artt. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.).
I motivi di (—) sono tassativamente indicati, sì che tale mezzo di impugnazione è ammesso solo nei seguenti casi:
— se la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (art. 395 n. 1 c.p.c.);
— se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza (art. 395 n. 2 c.p.c.);
— se dopo la sentenza sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (art. 395 n. 3 c.p.c.);
— se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi (art. 395 n. 4 c.p.c.);
— se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (art. 395 n. 5 c.p.c.);
— se la sentenza è l'effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395 n. 6 c.p.c.).
() del testamento e della donazione (d. civ.)
Comporta la caducazione di tali atti per cause determinate dalla legge, quali:
— la sopravvenienza di figli o discendenti legittimi, legittimati o adottivi del disponente;
— il riconoscimento di un figlio naturale, successivo alla compilazione dell'atto;
— l'ignoranza del disponente in ordine all'esistenza di figli al tempo della formazione dell'atto;
— l'ingratitudine del beneficiario della donazione.
La (—) opera in maniera diversa per il testamento e la donazione.
Infatti, nel testamento opera di diritto, determinando la caducazione dell'atto al solo verificarsi del presupposto, mentre nella donazione è necessario che il donante eserciti un'apposita azione giudiziaria, assoggettata ad un termine di prescrizione di cinque anni.
È da notare, inoltre, che le disposizioni testamentarie conservano il loro valore qualora il testatore abbia provveduto per il caso che esistessero o sopravvenissero figli.