Questione

Questione (d. proc.)
Si intende un punto controverso o incerto, sia di fatto che di diritto, che sorge nel processo e la cui soluzione si renda necessaria ai fini del corretto svolgimento e della decisione del giudizio.
Le (—) di diritto sono quelle che si presentano nel corso del giudizio in relazione all'applicazione di una norma giuridica (es.: astensione del giudice). Le (—) incidentali sorgono nel corso di un processo e vanno preliminarmente risolte dal giudice per poter decidere sull'oggetto principale della causa.
() di competenza (d. proc. civ.)
() di fiducia (d. parl.)
È uno strumento concesso dai regolamenti parlamentari al Governo per verificare, volontariamente, il rapporto di fiducia con il Parlamento.
Nei momenti delicati della sua azione (votazione di disegni di legge particolarmente importanti, mozioni o risoluzioni presentate dall'opposizione), infatti, il Governo può ritenere utile o necessario, al fine di mantenere compatta la propria maggioranza, porre i gruppi parlamentari che l'appoggiano di fronte alla responsabilità di provocare una crisi di governo in caso di voto sfavorevole.
La (—) sortisce sempre tale effetto aggregante. L'unico caso di un Governo che si è visto rifiutare la fiducia dal Parlamento si è verificato nell'ottobre 1998 (caduta del Governo Prodi).
La (—) è spesso utilizzata come strumento per combattere l'ostruzionismo parlamentare; se, infatti, il Governo pone la (—) su un testo da esso presentato, decadono immediatamente tutti gli emendamenti presentati.
() di giurisdizione (d. proc. civ.)
() di legittimità costituzionale (d. cost.)
È così definita ogni problematica attinente alla rispondenza della legislazione ordinaria (statale o regionale) rispetto alle norme dettate dalla Costituzione: organo competente a risolvere tali questioni è la Corte costituzionale.
Tale questione può esser sollevata da:
— un organo giudiziario secondo le regole del giudizio di costituzionalità;
— dal Governo, ex art. 127 Cost., nel caso in cui un Consiglio regionale approvi una legge che il Governo ritiene incostituzionale;
— dalle Giunte regionali o dalle Province di Trento e Bolzano per impugnare leggi statali o regionali che ritengono lesive della propria competezza.
() incidentale (d. proc. pen.)
È la questione procedurale attinente ad eventuali irritualità verificatesi nella fase dibattimentale. Le (—) hanno ad oggetto singole attività, sicché le questioni si pongono quali incidenti (o parentesi) all'intemo del dibattimento. Trattasi, invero, di (presunte) violazioni che non preesistono al dibattimento, ma si verificano dopo la sua apertura. Esse riguardano il compimento di qualsiasi attività processuale in itinere (ad esempio: assunzione di prove, lettura di atti, contestazioni a parti e testimoni). Anche per esse è prevista la forma dialettica della discussione. Esse debbono essere immediatamente decise, prima della sentenza, dal giudice, con ordinanza, in quanto concernono un momento procedurale che si esaurisce e conclude in se stesso (art. 478).
() patrimoniale conseguenziale (d. amm.)
È ogni pretesa attinente a diritti patrimoniali conseguenziale alla pronuncia, da parte dell'autorità competente, dell'illegittimità di un comportamento della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza fa rientrare certamente fra le (—) le pretese al risarcimento del danno derivanti da un illegittimo comportamento della pubblica amministrazione.
La estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie relative al risarcimento del danno è uno dei punti focali della riforma operata dapprima dal D.Lgs. 80/1998 e poi dalla L. 205/2000. L'ambito di operatività di tale innovazione inizialmente limitato alle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva è stato poi esteso anche alla giurisdizione di legittimità ex art. 7 della L. 205/2000.
In particolare, il quarto comma dell'art. 35 D.Lgs. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della L. 205/2000, recita: Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Il tratto innovativo della riforma del processo amministrativo risiede nell'estendere il potere del giudice amministrativo di assicurare il risarcimento a tutto l'universo della sua giurisdizione, così superando la limitazione alle ipotesi di giurisdizione esclusiva derivante dalla originaria stesura dell'art. 35.
Infine, il quinto comma dell'art. 35 D.Lgs. 80/1998 sancisce l'abrogazione dell'articolo 13 della L. 142/1992 e di ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi.
() pregiudiziale (d. proc.)
Consiste in una questione che condiziona l'andamento del processo avente ad oggetto la questione principale. Può sorgere o nello stesso processo o in un processo diverso. In ogni caso la risoluzione della (—) deve precedere la definizione di quella principale.
Nel processo amministrativo, il giudice ha, di regola, facoltà di decidere tutte le (—), ossia quelle questioni relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso. Non può, tuttavia, decidere le questioni relative all'incidente di falso, allo stato (stato familiare, cittadinanza etc.) e alla capacità (giuridica e di agire, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) delle persone fisiche, dovendo in tal caso attendere la pronuncia del giudice civile competente. Inoltre, ha la facoltà di sospendere il proprio processo in caso di pendenza di altro giudizio amministrativo.
Nel processo penale le (—) sono tutte quelle (—) sostanziali (civili, penali e amministrative) diverse da quelle costituenti la specifica imputazione, dalla cui pregiudiziale risoluzione dipende la decisione sull'esistenza del reato oggetto del giudizio in corso.
Anche in questo settore le (—) comportano di norma la sospensione del processo, ma con la promulgazione del nuovo codice, ispirato all'esigenza di privilegiarne la sollecita definizione e correlativamente la necessità di impedire che la pregiudizialità (vera o supposta) possa costituire un irreparabile ostacolo alla realizzazione di tale esigenza, si è circoscritto entro limiti rigorosi l'ambito di rilevanza del fenomeno. La regola, infatti, è nel senso che il giudice penale ha l'obbligo di risolvere direttamente tali (—) con decisione valida solo ai fini del proprio procedimento, e quindi incidenter tantum datae, senza efficacia in altri giudizi (art. 2 c.p.p.).
Tuttavia, se le (—) hanno carattere civile o amministrativo e sono di particolare complessità o se esse riguardano lo stato di famiglia o di cittadinanza, può essere opportuno attendere la formazione del giudicato su di esse nella sede appropriata; pertanto, il giudice ha per esse facoltà di sospendere il procedimento penale (artt. 3 e 479 c.p.p.).
La sospensione è ammissibile solo nella fase del processo (cioè dopo la chiusura delle indagini preliminari) e non nel corso del procedimento (cioè nella fase delle indagini preliminari).
() preliminare (d. proc. civ. e pen.)
È ogni questione attinente all'ammissibilità della domanda o al merito, idonea a definire la causa, e che quindi deve essere risolta prima delle questioni principali. Ad es. il difetto di legittimazione passiva o la prescrizione del diritto renderebbero inutile l'ulteriore corso del processo. È per questo motivo che il giudice istruttore, quando viene formulata una (—), se la ritiene fondata, può subito rimettere la causa in decisione, senza ulteriore istruzione.
Nel processo penale le (—) sono quelle concernenti la regolarità dello sviluppo del rapporto processuale o di singoli momenti o atti di esso. La natura processuale di siffatte questioni rende la loro risoluzione logicamente e giuridicamente preliminare a quella sul merito della pretesa punitiva. Esigenze di speditezza processuale o di tranquillità dell'iter hanno comportato la prefissione di uno sbarramento temporale (collegato alla dichiarazione di apertura del dibattimento e presidiato dalla preclusione per eventuali proposizioni successive) per le (—) concernenti la competenza per territorio o per connessione [Competenza (processuale)], le nullità relative di ordine intermedio (o relativamente assolute) [Nullità], la partecipazione delle parti private diverse dall'imputato, il contenuto del fascicolo per il dibattimento e simili.
Non soffrono di siffatta preclusione altre questioni attinenti a momenti o atti essenziali, quali quelle concernenti le nullità assolute o l'incompetenza per materia, riflettenti beni assoluti quali il diritto alla difesa e la capacità di cognizione del giudice; esse sono, infatti, eccepibili e rilevabili sempre.