Questione
Questione (d. proc.)
Si intende un punto controverso o incerto, sia di fatto che di diritto, che sorge nel processo e la cui soluzione si renda necessaria ai fini del corretto svolgimento e della decisione del giudizio.
Le () di diritto sono quelle che si presentano nel corso del giudizio in relazione all'applicazione di una norma giuridica (es.: astensione del giudice). Le () incidentali sorgono nel corso di un processo e vanno preliminarmente risolte dal giudice per poter decidere sull'oggetto principale della causa.
() di competenza (d. proc. civ.)
() di fiducia (d. parl.)
Nei momenti delicati della sua azione (votazione di disegni di legge particolarmente importanti, mozioni o risoluzioni presentate dall'opposizione), infatti, il Governo pu ò ritenere utile o necessario, al fine di mantenere compatta la propria maggioranza, porre i gruppi parlamentari che l'appoggiano di fronte alla responsabilit à di provocare una crisi di governo in caso di voto sfavorevole.
La () sortisce sempre tale effetto aggregante. L'unico caso di un Governo che si è visto rifiutare la fiducia dal Parlamento si è verificato nell'ottobre 1998 (caduta del Governo Prodi).
La () è spesso utilizzata come strumento per combattere l'ostruzionismo parlamentare; se, infatti, il Governo pone la () su un testo da esso presentato, decadono immediatamente tutti gli emendamenti presentati.
() di giurisdizione (d. proc. civ.)
() di legittimit à costituzionale (d. cost.)
Tale questione pu ò esser sollevata da:
un organo giudiziario secondo le regole del giudizio di costituzionalit à;
dal Governo, ex art. 127 Cost., nel caso in cui un Consiglio regionale approvi una legge che il Governo ritiene incostituzionale;
dalle Giunte regionali o dalle Province di Trento e Bolzano per impugnare leggi statali o regionali che ritengono lesive della propria competezza.
() incidentale (d. proc. pen.)
() patrimoniale conseguenziale (d. amm.)
La giurisprudenza fa rientrare certamente fra le () le pretese al risarcimento del danno derivanti da un illegittimo comportamento della pubblica amministrazione.
La estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie relative al risarcimento del danno è uno dei punti focali della riforma operata dapprima dal D.Lgs. 80/1998 e poi dalla L. 205/2000. L'ambito di operativit à di tale innovazione inizialmente limitato alle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva è stato poi esteso anche alla giurisdizione di legittimit à ex art. 7 della L. 205/2000.
In particolare, il quarto comma dell'art. 35 D.Lgs. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della L. 205/2000, recita: Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali . Restano riservate all'autorit à giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacit à dei privati individui, salvo che si tratti della capacit à di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Il tratto innovativo della riforma del processo amministrativo risiede nell'estendere il potere del giudice amministrativo di assicurare il risarcimento a tutto l'universo della sua giurisdizione, cos ì superando la limitazione alle ipotesi di giurisdizione esclusiva derivante dalla originaria stesura dell'art. 35.
Infine, il quinto comma dell'art. 35 D.Lgs. 80/1998 sancisce l'abrogazione dell'articolo 13 della L. 142/1992 e di ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi .
() pregiudiziale (d. proc.)
Consiste in una questione che condiziona l'andamento del processo avente ad oggetto la questione principale. Pu ò sorgere o nello stesso processo o in un processo diverso. In ogni caso la risoluzione della () deve precedere la definizione di quella principale.
Nel processo amministrativo, il giudice ha, di regola, facolt à di decidere tutte le (), ossia quelle questioni relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso. Non pu ò, tuttavia, decidere le questioni relative all'incidente di falso, allo stato (stato familiare, cittadinanza etc.) e alla capacit à (giuridica e di agire, salvo che si tratti della capacit à di stare in giudizio) delle persone fisiche, dovendo in tal caso attendere la pronuncia del giudice civile competente. Inoltre, ha la facolt à di sospendere il proprio processo in caso di pendenza di altro giudizio amministrativo.
Nel processo penale le () sono tutte quelle () sostanziali (civili, penali e amministrative) diverse da quelle costituenti la specifica imputazione, dalla cui pregiudiziale risoluzione dipende la decisione sull'esistenza del reato oggetto del giudizio in corso.
Anche in questo settore le () comportano di norma la sospensione del processo, ma con la promulgazione del nuovo codice, ispirato all'esigenza di privilegiarne la sollecita definizione e correlativamente la necessit à di impedire che la pregiudizialit à (vera o supposta) possa costituire un irreparabile ostacolo alla realizzazione di tale esigenza, si è circoscritto entro limiti rigorosi l'ambito di rilevanza del fenomeno. La regola, infatti, è nel senso che il giudice penale ha l'obbligo di risolvere direttamente tali () con decisione valida solo ai fini del proprio procedimento, e quindi incidenter tantum datae, senza efficacia in altri giudizi (art. 2 c.p.p.).
Tuttavia, se le () hanno carattere civile o amministrativo e sono di particolare complessit à o se esse riguardano lo stato di famiglia o di cittadinanza, pu ò essere opportuno attendere la formazione del giudicato su di esse nella sede appropriata; pertanto, il giudice ha per esse facolt à di sospendere il procedimento penale (artt. 3 e 479 c.p.p.).
La sospensione è ammissibile solo nella fase del processo (cio è dopo la chiusura delle indagini preliminari) e non nel corso del procedimento (cio è nella fase delle indagini preliminari).
() preliminare (d. proc. civ. e pen.)
Nel processo penale le () sono quelle concernenti la regolarit à dello sviluppo del rapporto processuale o di singoli momenti o atti di esso. La natura processuale di siffatte questioni rende la loro risoluzione logicamente e giuridicamente preliminare a quella sul merito della pretesa punitiva. Esigenze di speditezza processuale o di tranquillit à dell'iter hanno comportato la prefissione di uno sbarramento temporale (collegato alla dichiarazione di apertura del dibattimento e presidiato dalla preclusione per eventuali proposizioni successive) per le () concernenti la competenza per territorio o per connessione [Competenza (processuale)], le nullit à relative di ordine intermedio (o relativamente assolute) [Nullit à], la partecipazione delle parti private diverse dall'imputato, il contenuto del fascicolo per il dibattimento e simili.
Non soffrono di siffatta preclusione altre questioni attinenti a momenti o atti essenziali, quali quelle concernenti le nullit à assolute o l'incompetenza per materia, riflettenti beni assoluti quali il diritto alla difesa e la capacit à di cognizione del giudice; esse sono, infatti, eccepibili e rilevabili sempre.