Legittimità

Legittimità
() costituzionale [sindacato di] (d. cost.)
Per sindacato di (—) s'intende quell'operazione di verifica volta ad accertare che una legge o un atto ad essa equiparato sia conforme alle norme della Costituzione, che ne disciplinano forma e procedura d'adozione e impongono o escludono determinati contenuti (artt. 134 ss. Cost.).
Quasi tutte le Costituzioni contemporanee prevedono tale controllo, anche se le concrete modalità con cui la verifica viene effettuata differiscono. Infatti, l'aver stabilito il principio che tutti gli atti subordinati alla Costituzione non devono violare le disposizioni contenute in quest'ultima, non risolve il problema di determinare quando tale controllo vada effettuato, a chi spetta attivare la verifica e a chi è demandato il compito di decidere. La diversa soluzione data a queste domande ha portato ad individuare le seguenti distinzioni tra:
— sindacato preventivo e successivo (quando esercitare il controllo). Nel primo caso il controllo viene effettuato prima che la legge venga pubblicata ed entri in vigore (ad esempio in Francia), mentre nel secondo si tratta di verificare la legittimità di un provvedimento già pienamente efficace;
— sindacato diffuso e accentrato (chi può esercitare il controllo). Nel primo caso il potere di verificare la (—) delle leggi è riconosciuto in capo ad ogni giudice (ed è il tipico modello anglosassone), mentre nel secondo tale controllo è riservato ad un apposito organo, nella maggior parte dei casi creato con l'approvazione della stessa Carta Costituzionale;
— sindacato incidentale e in via principale (quando può essere richiesto il controllo). Nel primo caso il giudizio di legittimità può essere richiesto soltanto nel corso di un giudizio, mentre nel secondo può essere attivato direttamente da determinati soggetti.
La nostra Costituzione ha dato vita ad un sistema misto, in quanto presenta le seguenti caratteristiche:
— si tratta di un sindacato successivo, dal momento che la verifica avviene sempre su leggi o atti equiparati già in vigore;
— il controllo è accentrato in un unico organo, vale a dire la Corte Costituzionale;
— tale controllo viene attivato [Giudizio (di legittimità costituzionale)] sia mediante la rimessione alla Corte delle questioni di costituzionalità sollevate nel corso di un processo da una delle parti o dal giudice (sindacato incidentale), sia attraverso la diretta impugnazione degli atti ritenuti incostituzionali da parte dello Stato o delle Regioni (sindacato in via principale).
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
È lo stato di conformità dell'atto amministrativo ai requisiti (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione ed al contenuto) richiesti dalla legge affinché l'atto, oltre che esistente, sia anche valido (cioè legittimo).
Fonte normativa dei vizi di (—), che importano l'annullamento dell'atto amministrativo, è l'art. 26 del R.D. 1054/1924, che menziona tre categorie di vizi: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge.