Ostruzionismo

Ostruzionismo
() parlamentare
Attività di disturbo svolta nell'ambito delle assemblee parlamentari dai gruppi di minoranza [Gruppo (parlamentare)] allo scopo di impedire, intralciare o ritardare lo svolgimento dei lavori parlamentari, per richiamare l'attenzione della pubblica opinione e, quindi, determinare un mutamento nello svolgimento dei lavori dell'assemblea.
Si manifesta in una serie di atteggiamenti, attività e comportamenti che, pur essendo astrattamente compatibili con lo svolgimento dell'attività parlamentare, non comportano, se non eccezionalmente, modifiche ai contenuti delle deliberazioni dell'assemblea.
Dal 1971 si è assistito a una lenta diminuzione del fenomeno: i regolamenti parlamentari sono stati modificati al fine di eliminare a priori ogni possibilità di artificioso prolungamento dei dibattiti in aula. Infatti sono stati regolamentati i tempi di discussione dei progetti di legge; la conferenza dei capigruppo può, inoltre, limitare il numero di sedute necessarie per l'approvazione dei progetti di legge (cd. contingentamento dei tempi). Il presidente della Camera, infine, può accorpare emendamenti in gruppi omogenei. Similari modifiche ha subito anche il regolamento del Senato.
() sindacale
Particolare forma di lotta sindacale, detta anche sciopero pignolo, consiste nella pedissequa osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in modo da cagionare, attraverso un rallentamento della produzione, un danno all'attività lavorativa.
All'(—) viene data, impropriamente, la definizione di sciopero bianco, con cui ha in comune il fatto che i lavoratori non abbandonano il posto di lavoro, ma a differenza dell'(—) nello sciopero bianco non si determina l'intralcio dell'attività lavorativa.
Tipico è il caso degli addetti agli uffici doganali che esaminano minuziosamente tutti i bagagli e le merci provocando intralci e ingorghi ai posti di frontiera.
Si è ritenuto, secondo una ricostruzione dottrinale in parte superata, che l'(—), non sostanziandosi in un'astensione concertata e continuativa dall'attività lavorativa, non rientrasse tra le forme di lotta qualificabili come sciopero, tutelate ex art. 40 Cost.; con la conseguenza della illiceità civile dell'(—).