Sospensione

Sospensione
() condizionale della pena (d. pen.)
In alcuni casi l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione della pena inflitta, a condizione che, entro un certo periodo di tempo, il soggetto non commetta un nuovo reato. Se il reato viene commesso, il reo sconterà insieme la vecchia e la nuova pena, mentre se non verrà commesso alcun reato, quello accertato sarà estinto.
La (—) è ordinata per 5 anni per i delitti e per 2 anni per le contravvenzioni, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio.
Le condizioni per la concessione del beneficio sono dettagliatamente previste dagli artt. 163 ss. c.p.
La (—) sospende l'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie, ma non fa venir meno le obbligazioni civili (restituzione e risarcimento) nascenti dal reato.
() del processo amministrativo (d. amm.)
Il giudizio amministrativo deve essere necessariamente sospeso (sospensione obbligatoria):
— quando sorga una questione di stato o capacità di persone fisiche;
— quando sia proposto regolamento di giurisdizione;
— quando sia sollevata questione di legittimità costituzionale;
— quando sia insorta una questione pregiudiziale di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
— quando sia proposta querela di falso e la falsità influisce sul giudizio.
Il giudizio amministrativo può essere sospeso (sospensione facoltativa): quando una questione pregiudiziale di diritto soggettivo, da risolversi incidenter tantum, penda in un giudizio civile ordinario, e influisca sul giudizio amministrativo; oppure quando penda altro giudizio amministrativo su provvedimento connesso [Riunione (dei processi)], la cui decisione influisca sul giudizio da sospendere.
() del processo civile (d. proc. civ.)
È l'arresto temporaneo dello svolgimento del processo, disposto dal giudice quando si verificano determinati eventi stabiliti dalla legge. Il processo riprenderà il suo corso quando sarà scaduto il termine fissato dal giudice o quando sarà cessato il motivo che ha determinato la (—).
Il codice prevede due forme di (—):
— quella necessaria, disposta dal giudice quando la decisione della controversia è intimamente connessa alla risoluzione di altra controversia penale, civile o amministrativa;
— quella su istanza di parte, disposta dal giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, per un tempo non superiore ai quattro mesi.
Dopo la (—), il processo riprende automaticamente, se il provvedimento di (—) ha già fissato l'udienza in cui il processo deve proseguire; se il provvedimento di (—) non ha fissato l'udienza, è necessaria l'istanza di riassunzione, con la quale le parti devono chiedere al giudice la fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla cessazione della causa di (—) (se si tratta di (—) necessaria) o dieci giorni prima della scadenza del termine di (—) (se è quella su istanza di parte).
() del processo esecutivo (d. proc. civ.)
Il processo esecutivo può essere sospeso:
— nel caso di opposizione a precetto, di opposizione all'esecuzione, di opposizione di terzo all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi (art. 618, co. 2, c.p.c., come modificato dalla L. 52/2006);
— nel caso di contestazione circa l'esistenza di beni mobili presso il terzo o l'appartenenza dei beni che si intendono pignorare (artt. 548-549 c.p.c.);
— nel caso in cui si debba procedere alla divisione del bene, nell'espropriazione di beni indivisi (art. 601 c.p.c.);
— nel caso di accordo delle parti e concorde richiesta: l'art. 624bis c.p.c. prevede la sospensione per una sola volta, su istanza concorde di tutti i creditori muniti di titolo, sentito il debitore e per una durata non superiore a 24 mesi.
 Dieci giorni prima della scadenza del termine, la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione.
Quando il processo è sospeso non può essere compiuto nessun atto esecutivo, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Cessata la causa di sospensione, il processo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice e, in ogni caso, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.
() del processo penale (d. proc. pen.)
Il nuovo codice di procedura penale ha inteso fornire in linea di principio un alto grado di autonomia al processo penale. Tale processo può essere sospeso principalmente nelle ipotesi eccezionali indicate dall'art. 3 c.p.p.
Il giudice può sospendere il processo quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza.
La (—) può essere disposta se ricorrono i presupposti della serietà della questione e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso.
La sentenza del giudice civile che decide la controversia ha efficacia di giudicato nel processo penale.
Altra ipotesi di (—), limitata però al solo dibattimento, è quella presa in considerazione dall'art. 479 c.p.p.
Il giudice può disporre la sospensione del dibattimento nel caso in cui la risoluzione di una controversia civile o amministrativa, particolarmente complessa, è necessaria ai fini dell'accertamento della esistenza del reato. Presupposto per tale (—) è che sia già in corso il procedimento presso il giudice competente. Se però il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche, d'ufficio può revocare l'ordinanza di (—).