Fiducia

Fiducia
() nel diritto civile (d. civ.)
Particolare elemento che integra la causa degli atti negoziali cui è apposto, deviandone la loro funzione tipica, al precipuo scopo di realizzare l'effetto giuridico voluto indirettamente.
Disposizione fiduciaria (cd. () testamentaria) (d. civ.)
Tale fattispecie si realizza quando il testatore trasmette i beni ad una persona nella quale ripone (—), con l'intesa (stabilita fuori dal testamento) che quest'ultima trasmetterà i beni stessi ad altro soggetto, che il testatore può avere già indicato o la cui scelta può aver lasciato all'apparente beneficiato (es.: le frodi pie) (art. 627 c.c.).
Negozio fiduciario (d. civ)
Ricorre quando un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (fiduciario) con l'obbligo per quest'ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo.
Caratteristica peculiare del negozio fiduciario è l'eccedenza della forma giuridica prescelta rispetto allo scopo perseguito: ad esempio, si compie un atto di alienazione, ma in realtà si vuole far godere ad altri un beneficio (fiducia cum amico), o prestare una garanzia reale (fiducia cum creditore).
Il codice non disciplina la figura del negozio fiduciario, tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell'autonomia negoziale, che consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, benché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322, co. 2 c.c.).
In particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un patto (pactum fiduciae) avente natura obbligatoria, che limita gli effetti di questo.
() nel diritto costituzionale (d. cost.)
Il rapporto di (—) è il rapporto che lega il Parlamento al Governo e costituisce l'aspetto peculiare delle forme di governo parlamentari [Forma di governo].
Per quanto concerne l'Italia, il Governo, entro 10 giorni dalla sua formazione (art. 94, co. 3, Cost.), si deve presentare davanti a ciascuna delle due Camere per ottenere la (—) da entrambe.
Essa è poi accordata (o revocata) attraverso un atto che si chiama mozione di fiducia; se il Governo non ottiene la (—) dovrà dare le dimissioni.