Gruppo

Gruppo
() di società (d. comm.)
Si parla di (—) di società nei casi di frammentazione di una grande impresa in una pluralità di società, per cui a ciascuna delle società componenti il gruppo corrisponde, quale oggetto sociale, un distinto settore di attività, o una distinta fase del processo produttivo. Al vertice del (—) si pone una società madre, o capogruppo, detta anche holding, la quale, di solito, non svolge alcuna attività di produzione o di scambio, ma si limita a dirigere le società del gruppo, controllandole mediante il possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (controllo di diritto) o con la possibilità di imporre la propria volontà in assemblea (controllo di fatto).
La struttura del (—) può assumere diverse configurazioni:
— a catena, se la holding controlla una società che a sua volta controlla un'altra e così via;
— a stella, se la holding controlla direttamente tutte le società del (—).
La struttura in esame è tipica delle multinazionali, le quali danno vita ad una proliferazione di società, tutte controllate dalla società nazionale (holding), per ogni mercato estero in cui l'impresa opera, conseguendo i vantaggi di separare i rischi del mercato estero da quelli del mercato nazionale e quelli relativi a ciascun mercato estero, e di dislocare le diverse società del gruppo in Paesi scelti secondo la convenienza che ognuno di essi offre rispetto alle risorse materiali, al costo del lavoro, al trattamento fiscale etc.
La L. 287/90, cd. legge antitrust, è intervenuta in materia di (—) al fine di creare una normativa sulla concentrazione di imprese, disponendo in particolare che la creazione di una società figlia, controllata da più imprese in comune, non deve eliminare o ridurre durevolmente e in modo sostanziale la concorrenza tra le fondatrici e la figlia comune, tra le società madri nei loro rapporti reciproci e rispetto alla situazione concorrenziale dei terzi.
Il D.Lgs. 127/91 (modif. dalla L. 503/1994) ha disposto che la società capogruppo debba redigere il bilancio consolidato dal quale devono risultare tutte le attività svolte dal (—) nel suo insieme.
Il decreto citato ha, peraltro, novellato l'art. 2359 c.c. perfezionando la disciplina relativa all'acquisizione del controllo societario [Società (controllante); Società (controllata)] che rappresenta lo strumento giuridico più ricorrente per la costituzione del (—).
Solo con la riforma del 2003 si è tentato di fornire una disciplina organica del fenomeno del gruppo. Il legislatore della riforma, pur non fornendo alcun concetto del gruppo, ha dedicato alla materia sette articoli (artt. 2497-2497sexies) concernenti, più propriamente, l'attività di direzione e coordinamento di società.
Per le società che emettono strumenti finanziari e per le società con azioni quotate in borsa, la nozione di gruppo societario è desunta, oltre che dall'art. 2359 c.c., anche dall'art. 93 T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), che individua ulteriori ipotesi di controllo. A tutela degli investitori e per garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, per tali società vige una più rigorosa disciplina dei (—) con maggiori poteri delle autorità di vigilanza (artt. 113 ss. D.Lgs. 58/98).
() europeo d'interesse economico (d. comm.)
() finanziario (d. comm.)
Concentrazione di imprese esercenti servizi d'investimento e/o attività di gestione collettiva del risparmio, tra cui vengono a crearsi rapporti di controllo. Rileva la presenza qualificata all'interno del (—) di una società di gestione del risparmio e/o di una SIM.
Il D.Lgs. 415/96 e successivamente il T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) introducono una peculiare disciplina del (—) e della partecipazione al capitale degli intermediari finanziari, sottoponendo il (—) in tutti i casi in cui non vi sia già vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario, alla vigilanza della Banca d'Italia al fine di fornire adeguata tutela agli investitori e garantire il buon andamento del sistema finanziario.
() parlamentare (d. cost.)
I (—) parlamentari sono organi interni delle Camere composti da una pluralità di deputati o di senatori costituite in ciascun ramo del Parlamento appartenenti allo stesso partito o aventi una comune matrice culturale e ideologica.
Costituiscono il raccordo tra ordinamento parlamentare e sistema partitico e, malgrado siano menzionati una sola volta dal Costituente all'art. 72 Cost., sono le articolazioni politiche fondamentali delle istituzioni parlamentari. Rappresentano la proiezione dei partiti politici in seno al Parlamento e consentono ai parlamentari di partecipare ai lavori delle Camere, che ruotano soprattutto intorno ai (—).
Tutti i senatori ed i deputati devono dichiarare, rispettivamente entro tre giorni (al Senato) e entro due giorni (alla Camera) dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a quale (—) intendono iscriversi, in quanto l'elezione di un parlamentare nella lista di un partito non comporta l'automatica iscrizione nel suo (—). Qualora essi non esercitino questa loro facoltà sono iscritti d'ufficio nel cd. gruppo misto.
Ciascuno dei (—) deve contare almeno 20 iscritti alla Camera e 10 al Senato anche se l'art. 142 Reg. Camera e l'art. 145 Reg. Senato concedono agli uffici di presidenza delle due Camere la possibilità di autorizzare (—) anche con un numero inferiore di componenti.
Ciascun (—), inoltre, elegge un presidente, dei vicepresidenti e un comitato direttivo (alla Camera); i presidenti costituiscono poi la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che ha il compito di stilare il programma dei lavori.
Quanto ai rapporti tra singolo parlamentare e (—) di appartenenza non può negarsi l'esistenza di un vincolo disciplinare nei confronti del (—), soprattutto dopo le modifiche dei regolamenti parlamentari in materia di votazione.
È escluso, comunque, ogni rapporto che possa porsi contro il divieto del mandato imperativo per cui il parlamentare che si dissocia dal suo (—) non decade dalla posizione di membro del Parlamento, carica che conserva per tutta la legislatura.
Unica sanzione che il partito può infliggere al dissenziente è la mancata ripresentazione alle successive elezioni.