Gruppo
Gruppo
() di societ à (d. comm.)
Si parla di () di societ à nei casi di frammentazione di una grande impresa in una pluralit à di societ à, per cui a ciascuna delle societ à componenti il gruppo corrisponde, quale oggetto sociale, un distinto settore di attivit à, o una distinta fase del processo produttivo. Al vertice del () si pone una societ à madre, o capogruppo, detta anche holding, la quale, di solito, non svolge alcuna attivit à di produzione o di scambio, ma si limita a dirigere le societ à del gruppo, controllandole mediante il possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (controllo di diritto) o con la possibilit à di imporre la propria volont à in assemblea (controllo di fatto).
La struttura del () pu ò assumere diverse configurazioni:
a catena, se la holding controlla una societ à che a sua volta controlla un'altra e cos ì via;
a stella, se la holding controlla direttamente tutte le societ à del ().
La struttura in esame è tipica delle multinazionali, le quali danno vita ad una proliferazione di societ à, tutte controllate dalla societ à nazionale (holding), per ogni mercato estero in cui l'impresa opera, conseguendo i vantaggi di separare i rischi del mercato estero da quelli del mercato nazionale e quelli relativi a ciascun mercato estero, e di dislocare le diverse societ à del gruppo in Paesi scelti secondo la convenienza che ognuno di essi offre rispetto alle risorse materiali, al costo del lavoro, al trattamento fiscale etc.
La L. 287/90, cd. legge antitrust, è intervenuta in materia di () al fine di creare una normativa sulla concentrazione di imprese, disponendo in particolare che la creazione di una societ à figlia, controllata da pi ù imprese in comune, non deve eliminare o ridurre durevolmente e in modo sostanziale la concorrenza tra le fondatrici e la figlia comune , tra le societ à madri nei loro rapporti reciproci e rispetto alla situazione concorrenziale dei terzi.
Il D.Lgs. 127/91 (modif. dalla L. 503/1994) ha disposto che la societ à capogruppo debba redigere il bilancio consolidato dal quale devono risultare tutte le attivit à svolte dal () nel suo insieme.
Il decreto citato ha, peraltro, novellato l'art. 2359 c.c. perfezionando la disciplina relativa all'acquisizione del controllo societario [Societ à (controllante); Societ à (controllata)] che rappresenta lo strumento giuridico pi ù ricorrente per la costituzione del ().
Solo con la riforma del 2003 si è tentato di fornire una disciplina organica del fenomeno del gruppo . Il legislatore della riforma, pur non fornendo alcun concetto del gruppo , ha dedicato alla materia sette articoli (artt. 2497-2497sexies) concernenti, pi ù propriamente, l' attivit à di direzione e coordinamento di societ à .
Per le societ à che emettono strumenti finanziari e per le societ à con azioni quotate in borsa, la nozione di gruppo societario è desunta, oltre che dall'art. 2359 c.c., anche dall'art. 93 T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), che individua ulteriori ipotesi di controllo. A tutela degli investitori e per garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, per tali societ à vige una pi ù rigorosa disciplina dei () con maggiori poteri delle autorit à di vigilanza (artt. 113 ss. D.Lgs. 58/98).
() europeo d'interesse economico (d. comm.)
[G.E.I.E.].
() finanziario (d. comm.)
Concentrazione di imprese esercenti servizi d'investimento e/o attivit à di gestione collettiva del risparmio, tra cui vengono a crearsi rapporti di controllo. Rileva la presenza qualificata all'interno del () di una societ à di gestione del risparmio e/o di una SIM.
Il D.Lgs. 415/96 e successivamente il T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) introducono una peculiare disciplina del () e della partecipazione al capitale degli intermediari finanziari, sottoponendo il () in tutti i casi in cui non vi sia gi à vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario, alla vigilanza della Banca d'Italia al fine di fornire adeguata tutela agli investitori e garantire il buon andamento del sistema finanziario.
() parlamentare (d. cost.)
I () parlamentari sono organi interni delle Camere composti da una pluralit à di deputati o di senatori costituite in ciascun ramo del Parlamento appartenenti allo stesso partito o aventi una comune matrice culturale e ideologica.
Costituiscono il raccordo tra ordinamento parlamentare e sistema partitico e, malgrado siano menzionati una sola volta dal Costituente all'art. 72 Cost., sono le articolazioni politiche fondamentali delle istituzioni parlamentari. Rappresentano la proiezione dei partiti politici in seno al Parlamento e consentono ai parlamentari di partecipare ai lavori delle Camere, che ruotano soprattutto intorno ai ().
Tutti i senatori ed i deputati devono dichiarare, rispettivamente entro tre giorni (al Senato) e entro due giorni (alla Camera) dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a quale () intendono iscriversi, in quanto l'elezione di un parlamentare nella lista di un partito non comporta l'automatica iscrizione nel suo (). Qualora essi non esercitino questa loro facolt à sono iscritti d'ufficio nel cd. gruppo misto.
Ciascuno dei () deve contare almeno 20 iscritti alla Camera e 10 al Senato anche se l'art. 142 Reg. Camera e l'art. 145 Reg. Senato concedono agli uffici di presidenza delle due Camere la possibilit à di autorizzare () anche con un numero inferiore di componenti.
Ciascun (), inoltre, elegge un presidente, dei vicepresidenti e un comitato direttivo (alla Camera); i presidenti costituiscono poi la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che ha il compito di stilare il programma dei lavori.
Quanto ai rapporti tra singolo parlamentare e () di appartenenza non pu ò negarsi l'esistenza di un vincolo disciplinare nei confronti del (), soprattutto dopo le modifiche dei regolamenti parlamentari in materia di votazione.
Unica sanzione che il partito pu ò infliggere al dissenziente è la mancata ripresentazione alle successive elezioni.