Consuetudine
Consuetudine (teoria gen.)
Costituisce tipica fonte del diritto non scritto. La caratteristica peculiare della () consiste nel fatto che essa non è il prodotto della volont à di un determinato organo dotato di potest à normativa, ma una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell'ambito di una determinata collettivit à.
La () consta dei seguenti elementi:
elemento oggettivo (diuturnitas), derivante dal ripetersi per un periodo indeterminato di un comportamento costante ed uniforme da parte della collettivit à;
elemento soggettivo (opinio iuris ac necessitatis), cio è la convinzione che l'osservanza di un certo comportamento corrisponda all'osservanza del diritto.
Tradizionalmente si distingue tra ():
secundum legem, che è quella richiamata dalle leggi scritte;
praeter legem, che regola materie non disciplinate da fonti scritte;
contra legem, cio è la () cd. abrogativa di norme di legge, che è inammissibile in quanto è contraria all'art. 8 disp. prel.
() costituzionale
La () costituzionale deriva dal ripetersi uniforme e costante di un determinato comportamento da parte dei soggetti politici costituzionali. Rispetto alle altre (), quelle costituzionali sono caratterizzate dal fatto che la reiterazione dei comportamenti pu ò anche avere una dimensione temporale molto limitata. Esse sono fonti di rango costituzionale [Fonti del diritto] e, pertanto, sono superiori alla legge ordinaria e la vincolano.
Non è ammissibile una () contra constitutionem, e non pu ò parlarsi nemmeno di () secundum constitutionem, perch é la Costituzione non richiama mai la (). Sono ammissibili solo le () praeter constitutionem.
La prassi costituzionale va distinta dalla (), perch é manca dell'opinio iuris ac necessitatis.
() internazionale (d. internaz.)
La () è una regola non scritta avente carattere obbligatorio per i soggetti di diritto di un determinato ordinamento giuridico.
La () è fonte di primo grado nella gerarchia delle norme dell'ordinamento giuridico internazionale. Essa tuttavia è caratterizzata da una certa flessibilit à cosicch é pu ò essere derogata mediante accordo. Esistono per ò alcune () non derogabili in quanto tutelano valori fondamentali della comunit à internazionale [Jus cogens].
La () internazionale, secondo la tesi prevalente (dualistica) in dottrina, consta di due elementi:
un elemento oggettivo, la diuturnitas o usus, ovvero, la ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento;
un elemento soggettivo, l'opinio juris ac necessitatis, ovvero il convincimento che tale comportamento sia giuridicamente dovuto.