Tutela

Tutela
() aquiliana del credito (d. civ.)
La problematica investe la possibilità di configurare una responsabilità extracontrattuale [Responsabilità] ex art. 2043 c.c. a carico di chi, terzo rispetto al rapporto contrattuale, abbia posto in essere fatti tali da rendere impossibile il soddisfacimento del credito (si pensi, ad esempio, all'uccisione del debitore di una prestazione infungibile).
In un primo momento negata dalla giurisprudenza, la responsabilità aquiliana per lesione al diritto di credito è stata riconosciuta quando il creditore leso dimostri di aver subito, a causa del fatto del terzo, una perdita definitiva ed irreparabile, per la infungibilità o insostituibilità della prestazione, il che è da escludersi ogni qualvolta il creditore possa con eguale vantaggio economico procurarsi da altri quelle prestazioni che gli sono venute a mancare.
() dei diritti (d. civ.; d. proc. civ.)
Sotto la dizione di (—) sono ricompresi alcuni istituti eterogenei del VI ed ultimo libro del codice civile, accomunati dalle finalità conservative e di tutela che le connotano.
Tali istituti si distinguono in due categorie:
— strumenti di tutela di carattere stragiudiziale [Trascrizione; Prelazione (causa legittima di); Prescrizione; Decadenza];
— strumenti che necessitano un'iniziativa giudiziale [Surrogatoria; Revocatoria].
() e istituti di protezione degli incapaci (d. civ.)
Istituto volto alla protezione di persone ritenute non idonee al perseguimento dei propri interessi, che comporta l'attribuzione di un insieme di poteri e doveri ad un soggetto (il cd. tutore), per provvedere alle necessità dei minori non sottoposti alla potestà dei genitori, e degli interdetti [Interdizione]. Esso, pertanto, si configura come un ufficio di diritto privato, gratuito ed irrinunciabile. Il tutore è nominato dal giudice tutelare con decreto.
Si conoscono i seguenti tipi di (—):
— volontaria: quando la designazione del tutore è compiuta dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà sul minore;
— legittima: quando, in mancanza di designazione, la (—) è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli ascendenti;
— dativa: quando, sempre in mancanza di designazione, la (—) è affidata ad altre persone, che possono non essere parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare;
— assistenziale: si tratta di una (—) residuale che ricorre quando è affidata ad un ente di assistenza o all'ospizio in cui il minore è ricoverato.
Insieme al tutore, viene nominato un protutore; questi non è un mero supplente del tutore, ma esercita:
— funzioni ordinarie di collaborazione con il tutore e di controllo della sua amministrazione;
— funzioni straordinarie di promozione della nomina di un nuovo tutore nell'ipotesi in cui il tutore sia venuto meno, e di rappresentanza dell'incapace in quella di conflitto di interessi tra l'incapace e il tutore.
Anche il tutore, come il genitore titolare della potestà sui figli, esercita la sua funzione provvedendo alla:
— cura dei beni;
— cura della persona dell'incapace.
Per quanto concerne l'amministrazione dei beni dell'incapace, il tutore ha i seguenti obblighi:
— procedere all'inventario dei beni dell'incapace;
— tenere regolare contabilità della sua amministrazione, rendendone conto annualmente al giudice tutelare;
— presentare al termine della (—) il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare per l'approvazione.
In relazione ai vari tipi di atti che possono essere compiuti dal tutore bisogna distinguere:
— il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento dell'incapace;
— compie gli atti di cui all'art. 374 c.c. con l'autorizzazione del giudice tutelare;
— compie gli atti di cui all'art. 375 c.c. con l'autorizzazione del Tribunale, sentito il giudice tutelare.
La funzione di cura della persona si esplica essenzialmente mediante l'esecuzione delle direttive deliberate dal giudice tutelare e l'adozione di provvedimenti che si rendono necessari per tutelare la sicurezza, la salute e la moralità, analogamente a quanto si è visto a proposito della potestà sui genitori.
() giurisdizionale (d. cost.)
La (—) è l'insieme di poteri e di doveri attribuiti a un soggetto nominato dal giudice perché curi gli interessi personali e patrimoniali di un incapace legale, cioè di un minore non sottoposto a potestà genitoria o di un interdetto.
Per le cause relative alla gestione di una (—) è competente il giudice del luogo d'esercizio della stessa; si tratta di un foro esclusivo, ma derogabile: riguarda le cause di (—) dell'altrui persona, che abbia origine nella legge o nel provvedimento dell'autorità.
Si deve aver riguardo o al luogo in cui la (—) si è materialmente svolta ovvero, nel caso in cui l'esercizio sia avvenuto in più luoghi, a quello in cui si è svolta prevalentemente.
() reale e obbligatoria (d. lav.)
Tutela accordata al lavoratore illegittimamente licenziato [Licenziamento] cioè nel caso in cui l'atto di recesso del datore non sia sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo oppure abbia carattere discriminatorio.
La tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento) è regolata dall'art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro quando il giudice accerti che il licenziamento è illegittimo.
La tutela obbligatoria (riassunzione o risarcimento) è, invece, prevista dall'art. 8 L. 604/1966, come sostituito dall'art. 2 L. 108/1990.
L'applicazione del tipo di tutela dipende dai limiti dimensionali del datore di lavoro:
— la tutela obbligatoria opera nel caso di datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti (5 se trattasi di imprese agricole). È disciplinata dalla L. 604/1966 e consiste nell'obbligo del datore o di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato (entro 3 giorni) oppure di corrispondergli una somma a titolo di risarcimento (un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità);
— la tutela di natura reale opera quando il lavoratore è occupato in unità produttive che impiegano più di 15 dipendenti (più di 5 se trattasi di imprese agricole), o se sia dipendente di imprese che, sebbene non raggiungano il suddetto limite numerico nella singola unità produttiva, occupino più di 15 dipendenti in più unità dislocate nell'ambito dello stesso Comune, o comunque più di 60 dipendenti indipendentemente dalla dislocazione delle singole unità produttive. È disciplinata dall'art. 18 L. 300/1970 (come modificato dalla L. 108/1990) e consiste nell'obbligo del datore di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro e di risarcirgli il danno patito (un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per una valore non inferiore alle 5 mensilità).
È evidente quindi la differenza sostanziale nell'ambito della (—) in quanto con la reintegrazione (se si applica la tutela reale) non si ha un'interruzione né del rapporto di lavoro né di quello assicurativo e previdenziale, così che al lavoratore spettano i contributi anche per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione e il datore di lavoro non ha facoltà di scelta (è il lavoratore che può decidere di preferire, oltre al risarcimento in danaro che comunque spetta, una ulteriore somma in alternativa alla ripresa del posto di lavoro). La riassunzione (se si applica la tutela obbligatoria), invece, interviene su un rapporto di lavoro che comunque si considera cessato a tutti gli effetti anche se il licenziamento è risultato illegittimo, per cui il lavoratore è riassunto cioè diviene parte di un rapporto nuovo (al lavoratore nulla spetta per il periodo intercorso tra il licenziamento e il rientro in azienda).