Decadenza

Decadenza (d. civ.; d. proc. civ.)
Istituto collegato al decorso del tempo, che si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un diritto in conseguenza del mancato compimento di una determinata attività o di un dato atto nel termine perentorio previsto dalla legge (artt. 2964 ss. c.c.).
Il fondamento della (—), a differenza della prescrizione, risiede nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito.
La (—) può essere:
— legale: è prevista dalla legge ed è sempre istituto eccezionale, perché deroga al principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo;
— convenzionale o negoziale: anche la volontà privata (al contrario che per la prescrizione) può stabilire casi e termini di (—). In tale ultimo caso è indispensabile che la (—) sia prevista per l'esercizio di diritti disponibili e che il termine stabilito non renda troppo gravoso l'esercizio del diritto stesso.
La (—) trova specifica applicazione soprattutto nel campo processuale (civile, penale e amministrativo) e produce la perdita del potere di compiere un determinato atto processuale o, più in generale, la perdita di un diritto o di una facoltà, determinata dal mancato compimento dell'atto ovvero dal mancato esercizio del diritto o della facoltà, nel termine previsto dalla legge.
() dall'assunzione della prova (d. proc. civ.)
() dal termine (d. civ.)