Decadenza
Decadenza (d. civ.; d. proc. civ.)
Istituto collegato al decorso del tempo, che si sostanzia nella perdita della possibilit à di esercitare un diritto in conseguenza del mancato compimento di una determinata attivit à o di un dato atto nel termine perentorio previsto dalla legge (artt. 2964 ss. c.c.).
Il fondamento della (), a differenza della prescrizione, risiede nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito.
La () pu ò essere:
legale: è prevista dalla legge ed è sempre istituto eccezionale, perch é deroga al principio secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo;
convenzionale o negoziale: anche la volont à privata (al contrario che per la prescrizione) pu ò stabilire casi e termini di (). In tale ultimo caso è indispensabile che la () sia prevista per l'esercizio di diritti disponibili e che il termine stabilito non renda troppo gravoso l'esercizio del diritto stesso.
La () trova specifica applicazione soprattutto nel campo processuale (civile, penale e amministrativo) e produce la perdita del potere di compiere un determinato atto processuale o, pi ù in generale, la perdita di un diritto o di una facolt à, determinata dal mancato compimento dell'atto ovvero dal mancato esercizio del diritto o della facolt à, nel termine previsto dalla legge.
() dall'assunzione della prova (d. proc. civ.)
[Prova].
() dal termine (d. civ.)
[Termine].