Trascrizione
Trascrizione (d. civ.)
La sua funzione si ricollega direttamente ad una precisa esigenza di mercato, che è quella della circolazione dei beni nell'ambito di una societ à organizzata e della conoscibilit à di tale circolazione.
Bisogna pertanto distinguere:
per i beni mobili non registrati, la particolare natura degli stessi ha permesso la realizzazione di un sistema di pubblicit à di fatto, fondata sul possesso;
per gli immobili, tale esigenza di conoscibilit à dei trasferimenti è perseguita attraverso l'istituto della ().
L'art. 2643 c.c. elenca gli atti soggetti a (). Si ritiene che tale elencazione abbia carattere tassativo esclusivamente per la natura degli effetti prodotti: l'art. 2645 c.c., infatti, espressamente prevede la trascrivibilit à di ogni altro atto o provvedimento che produca taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 c.c.
L'obbligo della (), inoltre, è stato esteso dalla L. 30/97 (che ha introdotto l'art. 2645bis c.c.) anche al contratto preliminare avente ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643 c.c. L'innovazione ha una portata sicuramente rivoluzionaria nel sistema della pubblicit à legale degli immobili, fino ad ora rigorosamente circoscritto ai soli contratti ad efficacia reale.
In materia di trascrizione vige il principio di continuit à, il quale si ispira all'esigenza di realizzare il cd. stato civile degli immobili e di generare la certezza sulla consistenza giuridica e spettanza della propriet à medesima.
Inoltre, in base all'art. 2644 c.c., gli atti soggetti a () non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo e non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni o () di diritti acquistati dallo stesso autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
Tuttavia, ci ò non deve far indurre a ritenere che la () abbia natura costitutiva ai fini del trasferimento del diritto, in deroga al principio generale di cui all'art. 1376 c.c. (principio consensualistico). Essa ha natura dichiarativa e, oltre al fine di pubblicit à, ha la funzione di dirimere un conflitto tra pi ù aventi causa da un medesimo autore.
() e pubblicit à sanante
La () non ha di per s é efficacia sanante degli eventuali vizi da cui il negozio giuridico trascritto fosse in ipotesi affetto.
In alcune ipotesi, per ò, la (), in quanto viene a creare un particolare affidamento sulla legittimit à dell'atto, vale a rendere inopponibili ai terzi, a determinate condizioni, gli effetti che altrimenti deriverebbero a loro danno dalla caducazione dell'atto; poich é la pubblicit à dell'atto viziato e dell'atto di acquisto del terzo viene, di fronte al terzo medesimo, a sanare il vizio, la pubblicit à stessa viene qualificata pubblicit à sanante.
Le ipotesi principali riguardano i casi di nullit à o di annullamento degli atti (art. 2652 n. 6 c.c.): in questo caso è fatto salvo l'acquisto a qualunque titolo del terzo (che sia in buona fede ed abbia trascritto il proprio titolo) quando la domanda di nullit à o di annullamento del negozio sia stata trascritta dopo che sia decorso un quinquennio dalla () del negozio stesso.
() e usucapione
Eccezionalmente, in alcuni casi la () ha efficacia costitutiva. Tra di essi il pi ù importante è rappresentato dall'usucapione abbreviata nel caso di acquisto da chi non è proprietario. Perch é tale usucapione maturi occorrono la buona fede dell'acquirente e la () del titolo di acquisto astrattamente idoneo a trasferire la propriet à (art. 1159 c.c.).
La () costituisce, in questa ipotesi, un elemento della complessa fattispecie che conduce all'usucapione.
() mobiliare
Per i beni mobili registrati, la legge (art. 2683 c.c.) prevede un regime di () analogo a quello della () immobiliare; tuttavia, a differenza dei registri immobiliari, quelli dei beni mobili registrati sono tenuti su base reale e cio è sono ordinati con riferimento ai beni iscritti.