Ufficiale

Ufficiale
() di stato civile (d. amm.)
L'(—) è un organo del Comune che ha i seguenti compiti:
— riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile;
— custodisce e conserva i registri di stato civile e qualunque atto che in essi è riportato;
— rilascia gli estratti ed i certificati che concernono lo stato civile, e le copie degli allegati quando questi pervengono da Paese estero o quando sono depositati in originale.
() giudiziario (d. proc.)
Definito oggi collaboratore UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti) è un organo giudiziario ausiliario, incaricato di un complesso di attività esecutive degli atti e dei provvedimenti giudiziari (del P.M. e del giudice), tra le quali spicca l'attività di notificazione. L'(—), come persona fisica, è un pubblico impiegato, il cui rapporto di impiego con lo Stato è regolato da norme particolari, diverse da quelle dettate per tutti gli altri impiegati dello Stato.
Nelle sedi dei Tribunali e delle Corti di Appello esiste un ufficio unico, denominato UNEP Nelle sedi distaccate delle preture circondariali, se dotate di presidio di personale di cancelleria, esiste anche un autonomo (—) non inquadrato nell'ufficio unico UNEP. Si ricordi che con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico e la soppressione della Pretura (D.Lgs. 19-2-1998, n. 51) le sezioni distaccate, a far data dal 2-6-1999, sono di Tribunale.
L'(—) svolge le seguenti funzioni:
— funzioni preparatorie dell'attività giudiziaria (quali tutte le attività di notifiche di atti), in quanto preordinate a consentire poi l'espletamento di funzioni giudiziarie (del P.M. e del giudice);
— funzioni esecutive: in quanto comprendenti tutte le attività dirette a portare ad esecuzione gli atti giurisdizionali già emessi (es.: in materia civile, la sentenza non impugnata e munita di formula esecutiva, il pignoramento immobiliare, l'ingiunzione al debitore, la vendita di beni mobili, etc.).
 In materia penale, l'esecuzione delle pene viene curata non dall'(—), ma dagli agenti ed ufficiali di P.G. su ordine del P.M. (art. 655 c.p.p.);
— funzioni documentali: in quanto l'(—) forma apposita documentazione (processi verbali) di tutta l'attività che svolge. Tale documentazione fa fede sino a querela di falso di quanto è in essa attestato, limitatamente alle attività compiute dal pubblico ufficiale o da altri in sua presenza ed ai fatti da lui percepiti (artt. 2700 c.c. e 168 c.p.p.);
— funzioni di assistenza: negli uffici nei quali esiste soltanto l'(—), tra le sue attribuzioni è compresa anche l'assistenza alle udienze penali, nelle quali provvede a chiamare i testimoni e le parti. Si tratta di una funzione nella pratica non più espletata con l'istituzione del ruolo dei coadiutori degli uffici di notificazioni, esecuzioni e protesti.
I suddetti coadiutori provvedono, infatti, alla materiale tenuta dei registri di cui all'art. 116 Ord. Uff. Giud. Sotto la direzione e con la responsabilità dell'(—) provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.