Nota di iscrizione a ruolo

Nota di iscrizione a ruolo (d. proc. civ.)
La (—) rappresenta l'atto che deve essere depositato affinché il cancelliere possa provvedere all'iscrizione a ruolo della causa. È depositata in cancelleria, insieme al proprio fascicolo, dalla parte che si costituisce per prima (di regola, l'attore, ma può essere anche il convenuto c.d. diligente).
La (—) deve contenere l'indicazione delle parti nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
La Circolare congiunta delle direzioni generali dell'organizzazione giudiziaria, degli affari civili e dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, n. 2/2000 del 2-8-2000, allo scopo di standardizzare l'iscrizione a ruolo delle cause, ha istituito un modello unico di (—), con efficacia dal 1 ottobre 2000.
Il D.P.R. 13-2-2001, n. 123, in vigore dal 1 luglio 2002, ha previsto la possibilità che la (—) sia redatta come documento informatico sottoscritto con firma digitale del difensore e che sia trasmessa per via telematica.