Pignoramento

Pignoramento (d. proc. civ.)
È l'atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata.
Ai sensi dell'art. 492 c.p.c., il (—) consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
L'ufficiale giudiziario pone in essere il (—) su istanza del creditore, previa esibizione da parte dello stesso del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati.
Il debitore può evitare il ():
— versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore;
— depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in sostituzione delle cose pignorate, come oggetto di pignoramento una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (art. 494 c.p.c.).
Il (—) non può essere compiuto prima che sia decorso il termine indicato nel precetto ed, in ogni caso, non prima di dieci giorni dalla notificazione del precetto stesso. Se vi è pericolo nel ritardo, tuttavia, il Presidente del Tribunale può autorizzare, con decreto, l'esecuzione immediata, con o senza cauzione (art. 482 c.p.c.). Il (—), inoltre, deve essere iniziato entro 90 giorni dalla notificazione del precetto, termine nel quale quest'ultimo diviene inefficace (in tal caso, per iniziare l'esecuzione, il creditore dovrà redigere e far notificare un nuovo atto di precetto).
Funzione del (—) è di vincolare i beni da assoggettare all'esecuzione, sottraendoli alla libera disponibilità del debitore. Tale vincolo rende inefficaci gli atti di disposizione (di per sé perfettamente validi) compiuti dal debitore relativamente ai beni pignorati (c.d. inefficacia relativa) in epoca successiva al (—). Invece, gli atti di disposizione anteriori al (—) sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti se:
— nel caso di immobili, le alienazioni sono state trascritte successivamente al (—);
— nel caso di mobili, non è stato trasmesso il possesso anteriormente al (—), salvo che risultino da atto avente data certa;
— nel caso di cessione di crediti, non sono state notificate dal debitore ceduto anteriormente al (—);
— nel caso di universalità di mobili, le alienazioni non abbiano data certa anteriore al (—).
Riduzione del ()
È il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione riduce il vincolo del (—) ad alcuni soltanto dei beni sottoposti ad esecuzione, disponendo contestualmente la liberazione degli altri, quando il valore degli stessi è superiore all'importo dei crediti per cui si procede e alle spese (art. 496 c.p.c.).
Conversione del ()
Si verifica allorché il debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, chiede la sostituzione della cosa pignorata con una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. La conversione del (—) viene ammessa dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, nella quale si dispone che le cose pignorate siano liberate e che la somma sia sottoposta a (—) in loro vece.
Tale istituto ha la finalità di non sottrarre a tempo indeterminato i beni alla libera circolazione, sostituendo ad essi il denaro.