Espropriazione forzata
Espropriazione forzata (d. proc. civ.)
Tipo di processo esecutivo (artt. 483-604 c.p.c.) costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il creditore procedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.
L'(), a seconda del suo oggetto, pu ò essere mobiliare o immobiliare.
Giudice competente è il Tribunale. La L. 3-8-1998, n. 302 ha previsto e disciplinato la possibilit à di delegare a notai le operazioni di vendita nell'() di beni mobili registrati o beni immobili: ci ò ha determinato un notevole alleggerimento del carico di procedimenti gravanti sui giudici. Dall'entrata in vigore del cd. decreto competititiv à (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005) la delega è prevista anche per altri professionisti (avvocati, commercialisti) o istituti autorizzati.
Esistono, inoltre, forme speciali di (): di beni indivisi (artt. 599-601 c.p.c.); contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.).
Il debitore che voglia contestare il diritto del creditore a procedere pu ò proporre opposizione all'esecuzione [Opposizione (del debitore all'esecuzione)]; se invece contesta la regolarit à formale pu ò proporre opposizione agli atti esecutivi [Opposizione (del debitore agli atti esecutivi)].
() mobiliare presso il debitore artt. 513-542 c.p.c.
L'ufficiale giudiziario, autorizzato dal presidente del tribunale, pu ò pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi del debitore ma delle quali quest'ultimo pu ò disporre direttamente.
Il pignoramento pu ò avvenire solo nei giorni feriali, non prima delle 7 e non dopo le 21.
Nella scelta delle cose da pignorare l'ufficiale giudiziario deve preferire le cose di pi ù facile e pronta liquidazione, senza tenere conto delle indicazioni del debitore, e in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Il pignoramento è compiuto dall'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e del precetto.
Se il pignoramento riguarda denaro, titoli di credito o oggetti preziosi, questi sono consegnati al cancelliere del tribunale che li custodisce fino alla loro definitiva destinazione. Il custode deve conservare e amministrare le cose pignorate, non pu ò usarne senza l'autorizzazione del giudice e deve rendere il conto della gestione.
Trascorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere:
la distribuzione del denaro;
l'assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato;
la vendita degli altri beni che pu ò avvenire in due modi: senza incanto o a mezzo commissionario (art. 532 c.p.c.); all'incanto (artt. 534-540 c.p.c.).
() presso terzi
Si tratta di una forma di () che viene ad incidere su beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o su crediti del debitore verso i terzi. A tale esecuzione (disciplinata dagli artt. 543-554 c.p.c.) partecipa oltre al creditore e al debitore anche il terzo, come soggetto solo a fini processuali. Il pignoramento ha qui il duplice scopo di impedire al terzo di pagare il debitore (ovvero di consegnargli la cosa) e di accertare la sussistenza del credito. Pertanto, il pignoramento contiene non solo l'ingiunzione al debitore, ma anche l'intimazione al terzo di non disporre delle somme o cose dovute, nonch é la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residente del terzo affinch é, rispettivamente, il terzo renda la c.d. dichiarazione di quantit à (ossia, specifichi le cose o le somme di cui è debitore o di cui si trova in possesso e dica quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna: art. 547 c.p.c.) e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
A seguito della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo è assoggettato agli obblighi del custode relativamente alle cose o alle somme dovute e nei limiti dell'importo del credito aumentato della met à, assumendo una responsabilit à personale nei confronti del creditore pignorante (art. 546 c.p.c.).
Per l'intervento dei creditori, l'assegnazione e la vendita di cose mobili del debitore pignorate presso il terzo valgono le regole previste per l'espropriazione mobiliare presso il debitore.
L'unica particolarit à riguarda l'assegnazione e la vendita di crediti (art. 553 c.p.c.): se si tratta di somme esigibili immediatamente o in un termine non superiore a 90 giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento; se si tratta di somme esigibili in un termine maggiore, se i creditori non ne chiedono l'assegnazione i crediti si vendono secondo le forme previste per la vendita di cose mobili.
() immobiliare
Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione pu ò nominare custode una persona diversa dal debitore, ed è obbligatoria la scelta di una persona diversa se l'immobile non è occupato dal debitore (art. 559 c.p.c.).
Trascorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e ogni creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, pu ò chiedere la vendita dell'immobile.
Se non ci sono opposizioni o se si raggiunge un accordo, il giudice dispone la vendita senza incanto, assegnando un termine per le offerte e fissando l'udienza per decidere sulle stesse e per la gara tra pi ù offerenti, ovvero per i provvedimenti da adottare in assenza di offerte. Il giudice, in caso di accoglimento dell'offerta, emette un decreto con cui determina le modalit à e il termine di versamento del prezzo, a seguito del quale disporr à il trasferimento del bene.
Soltanto se la vendita senza incanto non va a buon fine (ad esempio, per mancanza di offerte) si procede alla vendita all'incanto.
La vendita all'incanto è caratterizzata dalla gara pubblica dei concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell'esecuzione. Il bene è aggiudicato all'ultimo maggiore offerente (il tempo massimo per poter rilanciare un'offerta maggiore è di tre minuti dall'ultima offerta). Tale aggiudicazione è provvisoria, poich é entro dieci giorni possono essere fatte nuove offerte superiori di 1/5 rispetto al prezzo raggiunto nell'incanto. Se ci ò avviene si fa luogo ad una gara tra coloro che hanno fatto le nuove offerte e il primo aggiudicatario. A tale gara possono partecipare gli offerenti in aumento, l'aggiudicatario e gli offerenti al precedente incanto.
La fase conclusiva della vendita immobiliare è rappresentata dal decreto di trasferimento del bene, da emanarsi dopo il versamento del prezzo, col quale il giudice dispone anche la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene e ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
La distribuzione della somma ricavata dalla vendita è effettuata dal giudice o dal professionista in caso di delega delle operazioni.
() di beni indivisi
Forma speciale di (), regolata dagli artt. 599-601 c.p.c.,
che si ha quando oggetto di esecuzione è la quota ideale di un bene immobile. Ha lo scopo di evitare che i comproprietari, accordandosi con il debitore, arrechino un pregiudizio al creditore. In tale () il giudice: pu ò separare la quota in natura spettante al debitore; pu ò vendere la quota spettante al debitore lasciando intatta la comunione con sostituzione del debitore con l'acquirente; pu ò disporre la divisione secondo le regole generali. Ai sensi del novellato art. 600, co. 2, c.p.c. come modificato dal D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005, a decorrere dal 1 marzo 2006 se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. .
() contro il terzo proprietario
Tale forma speciale di () trova applicazione in tutti i casi in cui il proprietario del bene espropriato, pur essendo estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilit à per debito altrui Essa, dunque, si attua, ai sensi degli
artt. 602-604 c.p.c.: quando il terzo è proprietario di un bene gravato da ipoteca o di cosa soggetta a pegno; quando il terzo ha acquistato beni gravati da ipoteca o cose date in pegno; quando l'alienazione del bene da parte del debitore è stata revocata per frode ex art. 2901 c.c. Poich é tale () colpisce un soggetto diverso dal debitore, la legge tutela la particolare situazione del terzo disponendo che in generale gli atti d'() si compiono anche nei confronti di questi.