Espropriazione forzata

Espropriazione forzata (d. proc. civ.)
Tipo di processo esecutivo (artt. 483-604 c.p.c.) costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il creditore procedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.
È una forma di esecuzione indiretta, poiché, a differenza dell'esecuzione in forma specifica (che è diretta), non ha ad oggetto proprio il bene dovuto.
È una forma di esecuzione liquidativa e satisfattiva, con cui possono essere soddisfatti coattivamente i crediti aventi ad oggetto una somma di danaro, sia che questo fosse il loro oggetto originario, sia che l'oggetto del credito sia divenuto tale soltanto in vista della sua soddisfazione coattiva.
L'(—), a seconda del suo oggetto, può essere mobiliare o immobiliare.
Giudice competente è il Tribunale. La L. 3-8-1998, n. 302 ha previsto e disciplinato la possibilità di delegare a notai le operazioni di vendita nell'(—) di beni mobili registrati o beni immobili: ciò ha determinato un notevole alleggerimento del carico di procedimenti gravanti sui giudici. Dall'entrata in vigore del cd. decreto competititivà (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005) la delega è prevista anche per altri professionisti (avvocati, commercialisti) o istituti autorizzati.
Esistono, inoltre, forme speciali di (—): di beni indivisi (artt. 599-601 c.p.c.); contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.).
Il debitore che voglia contestare il diritto del creditore a procedere può proporre opposizione all'esecuzione [Opposizione (del debitore all'esecuzione)]; se invece contesta la regolarità formale può proporre opposizione agli atti esecutivi [Opposizione (del debitore agli atti esecutivi)].
() mobiliare presso il debitore artt. 513-542 c.p.c.
È una forma di esecuzione forzata [Espropriazione forzata] avente ad oggetto beni mobili da pignorare nella case del debitore e negli altrui luoghi a lui appartenenti o sulla stessa persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
L'ufficiale giudiziario, autorizzato dal presidente del tribunale, può pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi del debitore ma delle quali quest'ultimo può disporre direttamente.
Il pignoramento può avvenire solo nei giorni feriali, non prima delle 7 e non dopo le 21.
Nella scelta delle cose da pignorare l'ufficiale giudiziario deve preferire le cose di più facile e pronta liquidazione, senza tenere conto delle indicazioni del debitore, e in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Il pignoramento è compiuto dall'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e del precetto.
Se il pignoramento riguarda denaro, titoli di credito o oggetti preziosi, questi sono consegnati al cancelliere del tribunale che li custodisce fino alla loro definitiva destinazione. Il custode deve conservare e amministrare le cose pignorate, non può usarne senza l'autorizzazione del giudice e deve rendere il conto della gestione.
Trascorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere:
— la distribuzione del denaro;
— l'assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato;
— la vendita degli altri beni che può avvenire in due modi: senza incanto o a mezzo commissionario (art. 532 c.p.c.); all'incanto (artt. 534-540 c.p.c.).
() presso terzi
Si tratta di una forma di (—) che viene ad incidere su beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o su crediti del debitore verso i terzi. A tale esecuzione (disciplinata dagli artt. 543-554 c.p.c.) partecipa oltre al creditore e al debitore anche il terzo, come soggetto solo a fini processuali. Il pignoramento ha qui il duplice scopo di impedire al terzo di pagare il debitore (ovvero di consegnargli la cosa) e di accertare la sussistenza del credito. Pertanto, il pignoramento contiene non solo l'ingiunzione al debitore, ma anche l'intimazione al terzo di non disporre delle somme o cose dovute, nonché la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residente del terzo affinché, rispettivamente, il terzo renda la c.d. dichiarazione di quantità (ossia, specifichi le cose o le somme di cui è debitore o di cui si trova in possesso e dica quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna: art. 547 c.p.c.) e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
A seguito della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo è assoggettato agli obblighi del custode relativamente alle cose o alle somme dovute e nei limiti dell'importo del credito aumentato della metà, assumendo una responsabilità personale nei confronti del creditore pignorante (art. 546 c.p.c.).
Per l'intervento dei creditori, l'assegnazione e la vendita di cose mobili del debitore pignorate presso il terzo valgono le regole previste per l'espropriazione mobiliare presso il debitore.
L'unica particolarità riguarda l'assegnazione e la vendita di crediti (art. 553 c.p.c.): se si tratta di somme esigibili immediatamente o in un termine non superiore a 90 giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento; se si tratta di somme esigibili in un termine maggiore, se i creditori non ne chiedono l'assegnazione i crediti si vendono secondo le forme previste per la vendita di cose mobili.
() immobiliare
È quel tipo di (—) avente ad oggetto i beni immobili del debitore con le loro pertinenze, nonché i diritti reali di godimento su beni immobili (artt. 555-598 c.p.c.). Si differenzia dall'(—) mobiliare, oltre che per l'oggetto anche per le conseguenze connesse alla pubblicità immobiliare. Diversamente dal pignoramento mobiliare la scelta dei beni è fatta dallo stesso creditore in un momento anteriore. Inoltre, tale pignoramento attraversa due diverse fasi: la notifica del pignoramento al debitore e la successiva trascrizione dell'atto nei registri immobiliari. Il (—) si perfeziona, nei confronti del terzo, dalla data della trascrizione, e nei confronti del debitore dal momento della notifica.
Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione può nominare custode una persona diversa dal debitore, ed è obbligatoria la scelta di una persona diversa se l'immobile non è occupato dal debitore (art. 559 c.p.c.).
Trascorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e ogni creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, può chiedere la vendita dell'immobile.
Se non ci sono opposizioni o se si raggiunge un accordo, il giudice dispone la vendita senza incanto, assegnando un termine per le offerte e fissando l'udienza per decidere sulle stesse e per la gara tra più offerenti, ovvero per i provvedimenti da adottare in assenza di offerte. Il giudice, in caso di accoglimento dell'offerta, emette un decreto con cui determina le modalità e il termine di versamento del prezzo, a seguito del quale disporrà il trasferimento del bene.
Soltanto se la vendita senza incanto non va a buon fine (ad esempio, per mancanza di offerte) si procede alla vendita all'incanto.
La vendita all'incanto è caratterizzata dalla gara pubblica dei concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell'esecuzione. Il bene è aggiudicato all'ultimo maggiore offerente (il tempo massimo per poter rilanciare un'offerta maggiore è di tre minuti dall'ultima offerta). Tale aggiudicazione è provvisoria, poiché entro dieci giorni possono essere fatte nuove offerte superiori di 1/5 rispetto al prezzo raggiunto nell'incanto. Se ciò avviene si fa luogo ad una gara tra coloro che hanno fatto le nuove offerte e il primo aggiudicatario. A tale gara possono partecipare gli offerenti in aumento, l'aggiudicatario e gli offerenti al precedente incanto.
La fase conclusiva della vendita immobiliare è rappresentata dal decreto di trasferimento del bene, da emanarsi dopo il versamento del prezzo, col quale il giudice dispone anche la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene e ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
La distribuzione della somma ricavata dalla vendita è effettuata dal giudice o dal professionista in caso di delega delle operazioni.
() di beni indivisi
Forma speciale di (—), regolata dagli artt. 599-601 c.p.c.,
che si ha quando oggetto di esecuzione è la quota ideale di un bene immobile. Ha lo scopo di evitare che i comproprietari, accordandosi con il debitore, arrechino un pregiudizio al creditore. In tale (—) il giudice: può separare la quota in natura spettante al debitore; può vendere la quota spettante al debitore lasciando intatta la comunione con sostituzione del debitore con l'acquirente; può disporre la divisione secondo le regole generali. Ai sensi del novellato art. 600, co. 2, c.p.c. come modificato dal D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005, a decorrere dal 1 marzo 2006 se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c..
() contro il terzo proprietario
Tale forma speciale di (—) trova applicazione in tutti i casi in cui il proprietario del bene espropriato, pur essendo estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per debito altrui Essa, dunque, si attua, ai sensi degli
artt. 602-604 c.p.c.: quando il terzo è proprietario di un bene gravato da ipoteca o di cosa soggetta a pegno; quando il terzo ha acquistato beni gravati da ipoteca o cose date in pegno; quando l'alienazione del bene da parte del debitore è stata revocata per frode ex art. 2901 c.c. Poiché tale (—) colpisce un soggetto diverso dal debitore, la legge tutela la particolare situazione del terzo disponendo che in generale gli atti d'(—) si compiono anche nei confronti di questi.