Cauzione

Cauzione
() nel diritto civile (d. civ.; d. proc. civ.)
La (—) è una garanzia reale [Garanzia], assimilabile al pegno irregolare [Pegno], consistente nel versamento di titoli o somme di denaro di proprietà del debitore a favore del creditore, il quale può definitivamente incamerarli in caso di inadempimento. Questo tipo di garanzia, presentando il grosso inconveniente di immobilizzare (anche solo temporaneamente) dei capitali, viene nella prassi sempre più largamente sostituita dalle garanzie personali [Garanzia], che pure assicurano al creditore la possibilità di richiedere al garante il pagamento. In quest'ottica va vista la rilevanza sempre maggiore assunta dal contratto autonomo di garanzia.
Il potere di imporre una (—) è previsto da numerose norme, soprattutto in materia di esecutorietà dei provvedimenti (artt. 478, 642, 648, 665 c.p.c.), di vendita forzata (artt. 571, 580, 587 c.p.c.), di sospensione del processo esecutivo (art. 624 c.p.c.).
Trattasi di ipotesi tassative, poiché non esiste un potere generale del giudice di imporre la (—).
() nel diritto penale (d. pen.; d. proc. pen.) Tale istituto assume rilevanza con riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale della (—) di buona condotta e consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma non inferiore a euro 103 né superiore a 2.065 euro oppure nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
Si applica:
— ai liberati dalla casa di lavoro o dalla colonia agricola se il giudice non ordina la libertà vigilata;
— ai trasgressori degli obblighi della libertà vigilata;
— ai trasgressori del divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcooliche.
A differenza delle misure di sicurezza personali, per la (—) di buona condotta è stabilito anche il maximum: infatti, la sua durata non può superare i 5 anni.
La (—) di buona condotta è devoluta alla cassa delle ammende, se colui che vi è sottoposto commette un delitto o una contravvenzione punibile con arresto. In caso contrario, decorso il termine fissato dal giudice, viene restituita.
La (—) viene in rilievo anche come strumento concesso all'imputato o al responsabile civile per evitare il sequestro conservativo; tale (—) deve, tuttavia, essere idonea (art. 319 c.p.p.).