Cauzione
Cauzione
() nel diritto civile (d. civ.; d. proc. civ.)
La () è una garanzia reale [Garanzia], assimilabile al pegno irregolare [Pegno], consistente nel versamento di titoli o somme di denaro di propriet à del debitore a favore del creditore, il quale pu ò definitivamente incamerarli in caso di inadempimento. Questo tipo di garanzia, presentando il grosso inconveniente di immobilizzare (anche solo temporaneamente) dei capitali, viene nella prassi sempre pi ù largamente sostituita dalle garanzie personali [Garanzia], che pure assicurano al creditore la possibilit à di richiedere al garante il pagamento. In quest'ottica va vista la rilevanza sempre maggiore assunta dal contratto autonomo di garanzia.
Il potere di imporre una () è previsto da numerose norme, soprattutto in materia di esecutoriet à dei provvedimenti (artt. 478, 642, 648, 665 c.p.c.), di vendita forzata (artt. 571, 580, 587 c.p.c.), di sospensione del processo esecutivo (art. 624 c.p.c.).
Trattasi di ipotesi tassative, poich é non esiste un potere generale del giudice di imporre la ().
() nel diritto penale (d. pen.; d. proc. pen.) Tale istituto assume rilevanza con riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale della () di buona condotta e consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma non inferiore a euro 103 n é superiore a 2.065 euro oppure nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
Si applica:
ai liberati dalla casa di lavoro o dalla colonia agricola se il giudice non ordina la libert à vigilata;
ai trasgressori degli obblighi della libert à vigilata;
ai trasgressori del divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcooliche.
A differenza delle misure di sicurezza personali, per la () di buona condotta è stabilito anche il maximum: infatti, la sua durata non pu ò superare i 5 anni.
La () di buona condotta è devoluta alla cassa delle ammende, se colui che vi è sottoposto commette un delitto o una contravvenzione punibile con arresto. In caso contrario, decorso il termine fissato dal giudice, viene restituita.
La () viene in rilievo anche come strumento concesso all'imputato o al responsabile civile per evitare il sequestro conservativo; tale () deve, tuttavia, essere idonea (art. 319 c.p.p.).