Precetto

Precetto (d. proc. civ.)
Consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l'avvertimento che, mancando l'adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
Il (—) si considera atto preliminare all'esecuzione forzata, la cui notificazione è dunque necessaria perché possa esercitarsi l'azione esecutiva nei confronti del debitore.
Non contenendo alcuna domanda giudiziale, il (—) può essere sottoscritto dalla parte personalmente.
È atto recettizio, non producendo alcun effetto se non è portato a conoscenza del suo destinatario mediante notificazione, successivamente o contestualmente alla notifica del titolo esecutivo [Titolo]. A pena di nullità il (—) deve contenere:
— l'indicazione delle parti;
— la data di notificazione del titolo esecutivo (se è fatta separatamente);
— la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge: in questo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notifica, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Altro requisito, ma non richiesto a pena di nullità, è la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice dell'esecuzione. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono dinanzi al giudice del luogo in cui il (—) è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il (—) va notificato alla parte personalmente; diviene inefficace se l'esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione.
Se contro il (—) è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e inizia a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c., il quale disciplina la riassunzione del processo esecutivo [Azione].
Il termine per adempiere entro i 90 giorni è previsto per consentire al debitore un efficace adempimento. Se, però, la concessione del termine dilatorio [Termine] può comportare un'attività disonesta da parte del debitore, nell'ipotesi quindi di pericolo nel ritardo, il creditore potrà chiedere l'autorizzazione, al Presidente del Tribunale competente per l'esecuzione o al giudice da lui delegato, all'esecuzione immediata con cauzione, nel qual caso l'esecuzione non potrà avere inizio se la somma non viene prestata nel modo, nel tempo e nel luogo indicati nel decreto di autorizzazione scritto in calce al (—).