Passaggio
Passaggio
() coattivo (servit ù di) (d. civ.)
Il (), che costituisce un'ipotesi di servit ù coattiva, va concesso, in particolare, nelle seguenti ipotesi:
quando un fondo intercluso tra le propriet à altrui non ha una via d'accesso sulla strada pubblica, oppure pu ò procurarsela soltanto con un eccessivo dispendio o disagio;
quando un passaggio gi à esistente necessita di essere ampliato per il transito di veicoli di qualsiasi specie (anche a trazione meccanica);
quando il fondo abbia gi à un accesso alla via pubblica, ma insufficiente e non ampliabile, e la concessione di un nuovo passaggio risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
In ogni caso sono esenti da servit ù le case (compresi i fabbricati non destinati ad abitazione), i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennit à proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
() in giudicato della sentenza (d. proc. civ.)
Indica l'immodificabilit à del provvedimento del giudice, quando siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari ovvero quando essi non siano pi ù proponibili per il decorso dei termini.
Il che vuol dire che la sentenza diventa incontestabile ad opera delle parti e, correlativamente, intoccabile da parte di qualsiasi giudice, salva la proponibilit à delle impugnazioni c.d. straordinarie.
A prova del () il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge, appello, n é istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. [Cosa giudicata].