Cancelliere

Cancelliere
È l'ufficio complementare dell'organo giudiziario, con funzioni prevalentemente burocratiche ed amministrative.
È il principale collaboratore del giudice, in quanto è destinato ad assistere quest'ultimo in ogni attività necessaria per pervenire alla decisione.
() nel processo civile
Il (—) documenta le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
L'art. 58 c.p.c. precisa, inoltre, che il (—) attende al rilascio di copie e estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione della causa a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Gli altri atti più importanti di competenza del (—) sono:
— la pubblicazione delle sentenze, che consiste nell'attestazione dell'avvenuto deposito, mediante l'apposizione della data e della firma del (—) (art. 133 c.p.c.);
— le comunicazioni, destinate a portare a conoscenza delle parti (compreso il P.M., consulenti tecnici etc.) i provvedimenti del giudice.
() nel processo penale
Il (—), nel processo penale, svolge funzioni di assistenza al giudice redigendo i processi verbali, provvedendo alla formazione di fascicoli, quali quello del dibattimento (art. 431 c.p.p.), e svolgendo attività di comunicazione alle parti e al P.M. Nella cancelleria vanno depositati in genere gli atti processuali, in primo luogo la sentenza (art. 548 c.p.p.), ma anche gli atti di parte, quali le richieste del P.M. e degli avvocati.
Per lo svolgimento di tali incombenze il cancelliere viene coadiuvato da altro personale suddiviso nelle categorie dei collaboratori, assistenti, coadiutori, commessi.