Cancelliere
Cancelliere
() nel processo civile
Il () documenta le attivit à proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
L'art. 58 c.p.c. precisa, inoltre, che il () attende al rilascio di copie e estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione della causa a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonch é alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Gli altri atti pi ù importanti di competenza del () sono:
la pubblicazione delle sentenze, che consiste nell'attestazione dell'avvenuto deposito, mediante l'apposizione della data e della firma del () (art. 133 c.p.c.);
le comunicazioni, destinate a portare a conoscenza delle parti (compreso il P.M., consulenti tecnici etc.) i provvedimenti del giudice.
() nel processo penale
Il (), nel processo penale, svolge funzioni di assistenza al giudice redigendo i processi verbali, provvedendo alla formazione di fascicoli, quali quello del dibattimento (art. 431 c.p.p.), e svolgendo attivit à di comunicazione alle parti e al P.M. Nella cancelleria vanno depositati in genere gli atti processuali, in primo luogo la sentenza (art. 548 c.p.p.), ma anche gli atti di parte, quali le richieste del P.M. e degli avvocati.
Per lo svolgimento di tali incombenze il cancelliere viene coadiuvato da altro personale suddiviso nelle categorie dei collaboratori, assistenti, coadiutori, commessi.