Omicidio

Omicidio (d. pen.)
L'(—) consiste nel cagionare la morte di un uomo in presenza di un determinato atteggiamento psicologico [Dolo; Colpa; Preterintenzione] e in assenza di cause di giustificazione.
In relazione alle diverse caratteristiche dell'elemento psicologico, la legge prevede tre distinte fattispecie di (—): doloso (art. 575 c.p.), preterintenzionale (art. 584 c.p.) e colposo (art. 589 c.p.).
Scopo di ognuna delle norme che puniscono l'(—) è la tutela della vita umana, considerato il bene supremo della persona.
Soggetto passivo (o oggetto materiale) dell'azione criminosa è un altro uomo, e cioè una persona diversa dall'agente.
La qualità di uomo si acquista nel momento in cui ha inizio il distacco del feto dall'utero della donna: da ciò deriva che è (—) non solo l'uccisione di un neonato ma anche la soppressione del feto durante il parto.
La vittima deve essere viva: infatti, se la persona fosse già morta il delitto sarebbe impossibile per l'inesistenza dell'oggetto (art. 492 c.p.).
La condotta nell'omicidio può consistere tanto in un'azione quanto in una omissione.
L'evento del delitto è la morte della vittima.
() colposo
Ai sensi dell'art. 589 c.p. l'(—) colposo consiste nel fatto di chi per colpa cagiona la morte di un uomo.
Gli elementi materiali sono gli stessi dell'(—) doloso, con la differenza che l'agente non vuole la morte della vittima, ma la cagiona per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti [Colpa].
Pena: Reclusione da 6 mesi a 5 anni; se il fatto è commesso violando le norme sulla circolazione stradale o quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso in cui venga cagionata la morte di più persone, ovvero di una o più persone accompagnata dalla lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.
() del consenziente
Tale reato consiste nel cagionare la morte di un uomo con il suo consenso (art. 579 c.p.).
Scopo della norma è tutelare il bene della vita anche là dove sia la stessa vittima a consentire a che altri lo uccida. Tale norma evidenzia quindi il carattere indisponibile del bene della vita.
Elemento costitutivo del delitto in esame è poi il consenso della vittima alla propria uccisione; esso dev'essere serio, esplicito, non equivoco, incondizionato e senza riserve, nonché perdurare fino al momento in cui l'agente commette il fatto: fino a tale momento il consenso può sempre essere revocato.
Non è richiesta alcuna forma particolare nella prestazione del consenso (è sufficiente il semplice permesso verbale).
La fattispecie è ugualmente configurabile nel caso in cui l'agente abbia ritenuto per errore esistente il consenso, ovvero valido un consenso invalido, ovvero ancora in caso di ignoranza della sussistenza del consenso della vittima.
Il consenso è inefficace se è prestato da un minore degli anni 18; da persona inferma di mente o comunque incapace di intendere e di volere; se è estorto con violenza, minaccia o inganno. In questi tre casi il cagionare volontariamente la morte integrerà gli estremi dell'omicidio doloso.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di cagionare la morte, nella consapevolezza di agire con il consenso della vittima [Eutanasia].
Pena: Reclusione da 6 a 15 anni.
() doloso
Ai sensi dell'art. 575 c.p. è (—) doloso il fatto di chi volontariamente cagiona la morte di un altro uomo.
Caratteristica della fattispecie in esame è l'esistenza del dolo dell'agente. L'applicazione dei principi generali in materia di dolo porta ad affermare, nello specifico campo dell'(—), che ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di (—) volontario è necessario e sufficiente che l'agente si sia rappresentata la morte come conseguenza diretta della sua azione od omissione, e quindi l'abbia voluta in ogni caso (dolo diretto); ovvero che si sia rappresentato l'evento morte come indifferente rispetto a quello di lesioni (dolo indiretto sotto forma di dolo alternativo); ovvero, ancora, che l'agente si sia rappresentato come probabile o possibile anche l'evento più grave, cioè la morte, e, ciononostante, abbia agito ugualmente anche a costo di cagionare tale più grave evento, accettandone preventivamente il rischio e che, quindi, abbia voluto cagionarlo (dolo indiretto, sotto forma di dolo eventuale).
Gli artt. 576 e 577 c.p. prevedono una serie di aggravanti del reato in esame, come la premeditazione; l'aver commesso il fatto con sevizie o crudeltà; l'aver utilizzato sostanze venefiche (c.d. veneficio) o altri mezzi insidiosi; l'aver ucciso allo scopo di commettere un altro reato; l'aver cagionato la morte commettendo i reati di cui agli artt. 609bis (violenza sessuale) e 609ter (circostanze aggravanti); l'essere latitante o associato per delinquere; l'aver commesso il fatto contro un ascendente, un discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi.
Pena: Reclusione non inferiore ad anni 21; per le ipotesi aggravate è, invece, l'ergastolo, salvo che per le ipotesi di cui all'art. 577, co. 2 (reclusione da 24 a 30 anni).
() preterintenzionale
In base all'art. 584 c.p. commette (—) preterintenzionale [Delitto (preterintenzionale)] chiunque, con atti diretti a cagionare percosse o lesioni, causa la morte di un uomo.
Poiché la legge parla di atti diretti a , non si richiede che vengano realizzati gli estremi dei delitti di percosse o lesioni, né è richiesto il raggiungimento degli estremi del tentativo punibile, mancando il riferimento al requisito dell'idoneità (basta, dunque, un qualunque comportamento aggressivo diretto a ledere o a percuotere).
Nell'(—) preterintenzionale l'agente non vuole l'evento morte neppure come conseguenza eventuale della sua azione, ma prevede e vuole solo percuotere o produrre una lesione personale. All'omicidio preterintenzionale si applicano le medesime aggravanti di quello doloso, a cui si aggiungono due speciali consistenti nell'uso di armi o di sostanze corrosive.
Pena: Reclusione da 10 a 18 anni, aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive ovvero se ricorre una delle aggravanti previste dall'art. 577 c.p.; è invece aumentata da un terzo alla metà se ricorre una delle aggravanti previste dall'art. 576 c.p.