Lesione

Lesione
() di legittima (d. civ.)
() personale [dolosa e colposa] (d. pen.)
Commette tale reato chi cagiona ad altri una lesione personale da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (artt. 582, 583, 590 c.p.).
Il reato in questione appartiene alla categoria dei delitti contro la persona.
Scopo della norma è tutelare l'integrità psico-fisica delle persone.
La condotta non deve necessariamente consistere in un'azione violenta. Inoltre, dalla lesione personale deve derivare una malattia, da considerarsi l'evento del reato.
Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.
Il dolo implica la coscienza e volontà di provocare le lesioni. Se manca tale atteggiamento psicologico, ma la malattia viene cagionata per imprudenza, negligenza, imperizia o per inosservanza di legge, regolamenti, ordini o discipline, sussisteranno gli estremi della lesione personale colposa.
Il legislatore ha peraltro provveduto a differenziare le varie ipotesi di lesioni a seconda della gravità della malattia cagionata.
Abbiamo così 4 tipi di lesioni personali dolose: la lesione lievissima (quando alla vittima deriva una malattia di durata non superiore ai 20 giorni); la lesione lieve (quando derivi una malattia avente una durata compresa tra i 21 e i 40 giorni); la lesione grave (quando la malattia metta in pericolo la vita della persona, ovvero abbia durata superiore ai 40 giorni, o infine ne consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo); la lesione gravissima (quando si cagioni una malattia insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, una mutilazione che lo renda inservibile; la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà nella favella; la deformazione e lo sfregio permanente del viso).
La (—) colposa può essere invece lieve, se da essa deriva una malattia o un'incapacità d'attendere alle proprie occupazioni non superiore ai 40 giorni, grave o gravissima, negli stessi casi di cui si è detto precedentemente.
Pena: Per la lesione colposa, reclusione da 3 mesi a 3 anni, se lievissima o lieve; da 3 a 7 anni se grave, da 6 a 12 anni se gravissima.
Per la lesione colposa, reclusione fino a 3 mesi o multa fino a euro 309, se lieve; reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123 a euro 619, se grave; reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da euro 309 a euro 1.239, se gravissima.
Sono, però, previsti aggravamenti di pena se la (—) è aggravata violando le norme in materia di circolazione stradale o quelle volte a prevenire gli infortuni sul lavoro: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da 500 a 2.000 euro, se grave; reclusione da 1 a 3 anni, se gravissima.