Premeditazione
Premeditazione (dir. pen.)
Costituisce una circostanza aggravante dei delitti di omicidio volontario e lesioni personali volontarie (artt. 577 n. 3, 585 c.p.).
Per aversi () occorrono due elementi: un elemento cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, sufficiente a far desistere dal proposito criminoso un uomo di media moralit à; un elemento ideologico, estrinsecantesi nel perdurare, nell'arco di tempo de quo, della risoluzione criminosa nell'animo dell'agente.
Parte della dottrina e della giurisprudenza aggiungono, quale ulteriore requisito della () la c.d. macchinazione, consistente nella predisposizione dei mezzi e delle modalit à per la realizzazione del reato. Per la giurisprudenza dominante la () va invece distinta dalla macchinazione, inerendo quest'ultima alla fase esecutiva del disegno criminoso.
Trattasi di circostanza a carattere soggettivo, riguardando l'intensit à del dolo e quindi la maggior capacit à a delinquere del soggetto. Ne consegue che, a norma dell'art. 118 c.p., non si estende agli eventuali concorrenti nel reato.
() condizionata (d. pen.)
Nel delitto di omicidio, si ha quando la risoluzione di uccidere è condizionata al verificarsi di un evento futuro. A tal proposito la giurisprudenza distingue tra condizione propria, in cui l'evento non solo è futuro ma anche incerto (es. uccido il seduttore di mia figlia se non la sposa); condizione impropria, in cui l'evento futuro è certo (uccido il mio vicino appena mi sar à consegnata la pistola che ho acquistato). La giurisprudenza ritiene compatibile la premeditazione solo con la condizione impropria.