Eutanasia
Eutanasia (d. pen.)
In senso letterale (dal greco eu = bene, e thanatos = morte) significa dolce morte .
Nell'ambito del concetto di () occorre operare una distinzione tra l'() collettivistica, realizzata per uno scopo di utilit à pubblico-collettiva, e l'() individualistica (o pietosa), posta in essere per un sentimento di piet à nei confronti della vittima in ragione del particolare stato in cui la stessa versa.
L'() collettivistica (o eugenica o economica) tende ad eliminare gli individui malati o deformi allo scopo di migliorare la razza ed economizzare le risorse della societ à, destinandole ai soli soggetti socialmente utili .
L'() individualistica pu ò essere passiva (o paraeutanasia), e cio è risolversi nella mera interruzione (o omissione) del trattamento terapeutico, o attiva, ossia consistere nel cagionare la morte del paziente mediante un comportamento attivo.
Esclusa l'ammissibilit à dell'() collettivistica, si pone il problema della liceit à penale dell'() individualistica:
l'() individualistica passiva è lecita se ha carattere consensuale, e cio è se il paziente ha espresso la precisa e inequivoca volont à di non essere curato; in senso contrario bisogna concludere quando l'() passiva non sia consensuale, atteso che, in mancanza di una volont à contraria del paziente, permane a carico del medico l'obbligo giuridico di continuare il trattamento, anche se la malattia è incurabile;
l'() individualistica attiva va considerata illecita sia nel caso in cui abbia carattere non consensuale, sia nel caso in cui abbia carattere consensuale, in quanto contrastante con il principio della tutela della vita.
Nel nostro ordinamento non esiste una norma ad hoc sull'(), che pu ò rientrare quindi nelle disposizioni relative all'omicidio (art. 575 c.p.), all'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) o, in casi marginali, all'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).
In relazione all'omicidio del consenziente, spesso il consenso è prestato da persone che, per le particolari condizioni in cui versano, non sono in grado di decidere validamente, per cui la gran parte dei casi di () ricade nell'omicidio doloso comune. Talvolta ricorrono circostanze attenuanti (motivi di particolare valore morale e sociale, art. 621 c.p., generiche, art. 62bis c.p.), ma possono anche concorrere circostanze aggravanti (premeditazione, art. 577 n. 3 c.p., rapporti di parentela, art. 5772 c.p.).