Percosse
Percosse (d. pen.)
Il delitto consiste nel percuotere taluno, purch é dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente. Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la persona (art. 581 c.p.).
Scopo della norma è la tutela dell'integrit à fisica della persona.
Si intende per () un qualsiasi atto che procuri alla vittima una sensazione dolorosa senza per ò cagionare una malattia nel corpo o nella mente, nel quale caso si integrerebbe il delitto di lesione personale.
Per la configurabilit à del reato è sufficiente l'idoneit à astratta della percossa a produrre dolore: ne deriva che il reato è configurabile anche quando sia commesso in danno di persona insensibile.
Ove la percossa sia espressione di una violenza puramente formale, di minima entit à, e sia finalizzata ad offendere, sar à configurabile il diverso reato di ingiuria.
Il dolo consiste nella coscienza e volont à di ledere l'altrui integrit à fisica.
A norma del co. 2 dell'art. 581 c.p., il delitto di percosse rimane assorbito in tutti quei reati in cui la violenza fisica è considerata elemento costitutivo o circostanza aggravante (es.: rapina, violenza sessuale etc.).
Pena: Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309.