O.P.A.
O.P.A. [offerta pubblica di acquisto] (d. finanz.)
Il termine indica una particolare tecnica attraverso la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, si rivolge direttamente ai portatori di titoli di una societ à offrendosi di acquistare le azioni o le obbligazioni in loro possesso, a un determinato prezzo ed entro un periodo di tempo prestabilito.
Nella prassi operativa le () vengono distinte in:
offerte pubbliche d'acquisto (O.P.A.) quando il corrispettivo offerto è costituito da denaro;
offerte pubbliche di scambio (O.P.S.) se il corrispettivo è dato da altri titoli;
offerte pubbliche di acquisto e scambio (O.P.A.S.) qualora esso è costituito da titoli e denaro.
Trova applicazione il regime introdotto, agli artt. 102 ss., dal T.U. finanziario, che definisce () o di scambio ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari purch é rivolti a un numero di soggetti che deve essere superiore a un certo ammontare fissato con regolamento della Consob e di ammontare superiore a quello definito in via generale dall'Autorit à di vigilanza (art. 1, co. 1, lett. v), T.U. finanziario).
Particolari vincoli comportamentali sono posti in capo alla societ à le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate: esse non possono turbare lo svolgimento dell'(), devono diffondere un comunicato contenente ogni indicazione utile per l'apprezzamento dell'offerta da parte dei portatori dei titoli, e devono rispettare per le deliberazioni assembleari pi ù elevati quorum.