O.P.A.

O.P.A. [offerta pubblica di acquisto] (d. finanz.)
Il termine indica una particolare tecnica attraverso la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, si rivolge direttamente ai portatori di titoli di una società offrendosi di acquistare le azioni o le obbligazioni in loro possesso, a un determinato prezzo ed entro un periodo di tempo prestabilito.
Nella prassi operativa le (—) vengono distinte in:
— offerte pubbliche d'acquisto (O.P.A.) quando il corrispettivo offerto è costituito da denaro;
— offerte pubbliche di scambio (O.P.S.) se il corrispettivo è dato da altri titoli;
— offerte pubbliche di acquisto e scambio (O.P.A.S.) qualora esso è costituito da titoli e denaro.
Trova applicazione il regime introdotto, agli artt. 102 ss., dal T.U. finanziario, che definisce (—) o di scambio ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari purché rivolti a un numero di soggetti che deve essere superiore a un certo ammontare fissato con regolamento della Consob e di ammontare superiore a quello definito in via generale dall'Autorità di vigilanza (art. 1, co. 1, lett. v), T.U. finanziario).
Particolari vincoli comportamentali sono posti in capo alla società le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate: esse non possono turbare lo svolgimento dell'(—), devono diffondere un comunicato contenente ogni indicazione utile per l'apprezzamento dell'offerta da parte dei portatori dei titoli, e devono rispettare per le deliberazioni assembleari più elevati quorum.