Pornografia minorile
Pornografia minorile (d. pen.)
L'art. 600ter, introdotto dalla L. 269/98 e successivamente corretto dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38 prevede diverse figure criminose miranti a reprimere tale fenomeno a tutti i livelli, persino quello della cessione gratuita di materiale pornografico minorile (co. 4). Trattasi di reati comuni, eventualmente permanenti (fatta eccezione per quello del penultimo comma, costituente delitto di natura istantanea).
Il bene giuridico protetto dalle norme in questione, tenuto conto del capo e del titolo in cui è inserito il nuovo articolo, va individuato nella libert à psico-fisica del minore (delitto contro la personalit à individuale).
In ordine al concetto di pornografia , sottinteso in tutte le fattispecie, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato esso attiene all'ambito della sfera sessuale umana e, pur essendo meno ampio del concetto di oscenit à, vi rientrano sia la rappresentazione di immagini e scene che richiamano il rapporto sessuale (od equivalenti abnormi situazioni), nonch é gli atti di libidine ed altri atteggiamenti chiaramente erotizzanti.