Servizi
Servizi
() di investimento (d. finanz.)
Ampia gamma di attivit à finanziarie svolta da operatori abilitati, in cui è ricompresa l'attivit à d'intermediazione mobiliare di cui alla L. 1/91.
La disciplina relativa ai () è contenuta nel D.Lgs. 58/98.
I () sono caratterizzati dall'avere ad oggetto strumenti finanziari come ad esempio azioni, obbligazioni, titoli di Stato etc. In particolare essi si esplicano:
nella negoziazione degli strumenti finanziari per conto proprio;
nella negoziazione per conto terzi;
nel collocamento, anche allo scoperto o senza assunzione di garanzia;
nella gestione individuale di portafoglio d'investimento espletata per conto terzi;
nella ricezione, trasmissione di ordini relativi a negoziazioni di strumenti finanziari e mediazione.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei () è riservato alle S.I.M., alle imprese d'investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche, ma a determinate condizioni. Alcuni () possono essere svolti anche da altri intermediari quali: le societ à di gestione del risparmio, gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. bancario e le societ à fiduciarie.
() di sicurezza (d. pubbl.)
Sono organismi preposti alla difesa dello Stato e delle sue istituzioni contro ogni attacco eversivo, esterno o interno.
Essi raccolgono ogni sorta di informazioni di carattere militare, economico o finanziario, che possano rivelarsi utili a tale fine. L'azione di tali organi è stata spesso svincolata dall'osservanza delle leggi comuni. Tuttavia gli abusi commessi e le pericolose deviazioni dei () dai loro compiti istituzionali hanno convinto il legislatore della necessit à di una legge apposita, che ne regolasse con chiarezza i compiti, i limiti, le prerogative ed i controlli. La L. 801/1977, dopo aver sciolto tutti gli organismi preesistenti, ha istituito due distinti servizi: il SISMI e il SISDE; il primo ha compiti di informazione e tutela delle istituzioni contro ogni forma di eversione, il secondo ha compiti informativi e di difesa della sicurezza militare, dell'indipendenza e dell'integrit à dello Stato.
La responsabilit à politica per l'attivit à di tali strutture è del Presidente del Consiglio dei Ministri.
() pubblici essenziali (d. pubbl.)
Prestazioni di rilevante interesse pubblico, erogate alla collettivit à da soggetti pubblici (Stato, Comuni, Province, altri enti etc.) o privati. Il requisito della essenzialit à sta a significare che la prestazione è insopprimibile e va sempre garantita, perch é relativa a bisogni individuali e collettivi ritenuti fondamentali e irrinunciabili: la salute, la sicurezza pubblica, la vita, le comunicazioni etc.
L'art. 43 della Costituzione prevede che la legge possa riservare, o trasferire mediante espropriazione [Espropriazione per pubblica utilit à] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit à di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, purch é si riferiscano a (). Provvedimenti di collettivizzazione attuativi del dettato costituzionale sono stati molto rari: l'esempio pi ù rilevante è costituito dalla L. 1643/1962 che ha trasferito in propriet à dell'ENEL (allora ente strumentale dello Stato) le aziende operanti nel settore dell'energia elettrica.
Ai fini della regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, la L. 146/1990 considera (), e quindi soggetti a disciplina particolare, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona alla vita, alla salute, alla libert à ed alla sicurezza (sanit à, protezione civile, raccolta, rifiuti etc.), alla libert à di circolazione (trasporti), all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libert à di comunicazione (poste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica).
La L. 83/2000 ha esteso il campo di applicazione della L. 146/1990 alla quasi totalit à dei liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.
() pubblici locali (d. amm.)
I () sono le attivit à consistenti nella produzione di beni, nella realizzazione di fini sociali e nella promozione dello sviluppo economico e civile delle comunit à locali.
L'art. 113 D.Lgs. 267/2000 disciplina le modalit à di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che possono essere esercitati da societ à di capitali individuate attraverso gare pubbliche, oppure da societ à miste o da societ à con capitale interamente pubblico.