Servizi

Servizi
() di investimento (d. finanz.)
Ampia gamma di attività finanziarie svolta da operatori abilitati, in cui è ricompresa l'attività d'intermediazione mobiliare di cui alla L. 1/91.
La disciplina relativa ai (—) è contenuta nel D.Lgs. 58/98.
I (—) sono caratterizzati dall'avere ad oggetto strumenti finanziari come ad esempio azioni, obbligazioni, titoli di Stato etc. In particolare essi si esplicano:
— nella negoziazione degli strumenti finanziari per conto proprio;
— nella negoziazione per conto terzi;
— nel collocamento, anche allo scoperto o senza assunzione di garanzia;
— nella gestione individuale di portafoglio d'investimento espletata per conto terzi;
— nella ricezione, trasmissione di ordini relativi a negoziazioni di strumenti finanziari e mediazione.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei (—) è riservato alle S.I.M., alle imprese d'investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche, ma a determinate condizioni. Alcuni (—) possono essere svolti anche da altri intermediari quali: le società di gestione del risparmio, gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. bancario e le società fiduciarie.
() di sicurezza (d. pubbl.)
Sono organismi preposti alla difesa dello Stato e delle sue istituzioni contro ogni attacco eversivo, esterno o interno.
Essi raccolgono ogni sorta di informazioni di carattere militare, economico o finanziario, che possano rivelarsi utili a tale fine. L'azione di tali organi è stata spesso svincolata dall'osservanza delle leggi comuni. Tuttavia gli abusi commessi e le pericolose deviazioni dei (—) dai loro compiti istituzionali hanno convinto il legislatore della necessità di una legge apposita, che ne regolasse con chiarezza i compiti, i limiti, le prerogative ed i controlli. La L. 801/1977, dopo aver sciolto tutti gli organismi preesistenti, ha istituito due distinti servizi: il SISMI e il SISDE; il primo ha compiti di informazione e tutela delle istituzioni contro ogni forma di eversione, il secondo ha compiti informativi e di difesa della sicurezza militare, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato.
La responsabilità politica per l'attività di tali strutture è del Presidente del Consiglio dei Ministri.
() pubblici essenziali (d. pubbl.)
Prestazioni di rilevante interesse pubblico, erogate alla collettività da soggetti pubblici (Stato, Comuni, Province, altri enti etc.) o privati. Il requisito della essenzialità sta a significare che la prestazione è insopprimibile e va sempre garantita, perché relativa a bisogni individuali e collettivi ritenuti fondamentali e irrinunciabili: la salute, la sicurezza pubblica, la vita, le comunicazioni etc.
L'art. 43 della Costituzione prevede che la legge possa riservare, o trasferire mediante espropriazione [Espropriazione per pubblica utilità] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, purché si riferiscano a (—). Provvedimenti di collettivizzazione attuativi del dettato costituzionale sono stati molto rari: l'esempio più rilevante è costituito dalla L. 1643/1962 che ha trasferito in proprietà dell'ENEL (allora ente strumentale dello Stato) le aziende operanti nel settore dell'energia elettrica.
Ai fini della regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, la L. 146/1990 considera (—), e quindi soggetti a disciplina particolare, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza (sanità, protezione civile, raccolta, rifiuti etc.), alla libertà di circolazione (trasporti), all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione (poste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica).
La L. 83/2000 ha esteso il campo di applicazione della L. 146/1990 alla quasi totalità dei liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.
() pubblici locali (d. amm.)
I (—) sono le attività consistenti nella produzione di beni, nella realizzazione di fini sociali e nella promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.
L'art. 113 D.Lgs. 267/2000 disciplina le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che possono essere esercitati da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche, oppure da società miste o da società con capitale interamente pubblico.