Revoca
Revoca
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
L'istituto della () trova il suo fondamento nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico, allorch é questo muti.
Ne sono quindi presupposti:
la mancanza attuale di rispondenza dell'atto alle esigenze pubbliche (dedotta discrezionalmente dalla P.A.);
l'esistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione dell'atto inopportuno.
L'art. 21quinquies L. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole pu ò essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto ovvero a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
La () determina l'inidoneit à del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e l'obbligo di provvedere all'indennizzo degli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dei soggetti direttamente interessati.
La disposizione attribuisce infine alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di determinazione e corresponsione del suddetto indennizzo.
() del negozio giuridico (d. civ.)
Essa è ammissibile per i negozi che ancora non hanno prodotto effetti; secondo qualche autore, la () potrebbe riguardare anche negozi che hanno prodotto effetti (facendoli venir meno retroattivamente) e sarebbe un atto analogo al mutuo dissenso, salva la sua unilateralit à.
Il termine è spesso utilizzato dal legislatore quale sinonimo di recesso (artt. 1722, 1734, 1738 c.c.), ma la differenza tra le due figure è fondamentale, in quanto il recesso opera solo sugli effetti negoziali che ancora devono prodursi nei contratti di durata [Contratto], mai sul negozio e sugli effetti gi à prodotti.