Revoca

Revoca
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
È un provvedimento amministrativo di secondo grado, congruamente motivato, con cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva (ex nunc), un atto inficiato da vizi di merito (inopportuno, non conveniente, inadeguato), in base ad una nuova valutazione degli interessi pubblici.
L'istituto della (—) trova il suo fondamento nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico, allorché questo muti.
Ne sono quindi presupposti:
— la mancanza attuale di rispondenza dell'atto alle esigenze pubbliche (dedotta discrezionalmente dalla P.A.);
— l'esistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione dell'atto inopportuno.
L'art. 21quinquies L. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto ovvero a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
La (—) determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e l'obbligo di provvedere all'indennizzo degli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dei soggetti direttamente interessati.
La disposizione attribuisce infine alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di determinazione e corresponsione del suddetto indennizzo.
() del negozio giuridico (d. civ.)
È l'atto mediante il quale si pone nel nulla, privandolo di qualsiasi effetto giuridico, un negozio unilaterale o un contratto stipulato nel prevalente interesse del revocante.
Essa è ammissibile per i negozi che ancora non hanno prodotto effetti; secondo qualche autore, la (—) potrebbe riguardare anche negozi che hanno prodotto effetti (facendoli venir meno retroattivamente) e sarebbe un atto analogo al mutuo dissenso, salva la sua unilateralità.
Il termine è spesso utilizzato dal legislatore quale sinonimo di recesso (artt. 1722, 1734, 1738 c.c.), ma la differenza tra le due figure è fondamentale, in quanto il recesso opera solo sugli effetti negoziali che ancora devono prodursi nei contratti di durata [Contratto], mai sul negozio e sugli effetti già prodotti.