Perquisizione

Perquisizione (d. proc. pen.)
La (—) è un mezzo di ricerca di prova [Prova] preordinata al sequestro. La ricerca, quindi, può essere omessa, se l'interessato ottempera all'invito di consegna (artt. 247 ss. c.p.p.).
Consiste nell'attività diretta alla ricerca del corpo del reato e in genere delle cose pertinenti al reato, quelle cioè sulle quali o a mezzo delle quali fu commesso il reato, e quelle che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto o un mezzo di prova (art. 253 c.p.p.).
La (—) può avere ad oggetto persone o luoghi (personale o locale) e, tra i luoghi, il domicilio (domiciliare).
Durante le indagini preliminari, la polizia giudiziaria (P.G.) procede di propria iniziativa (in caso di flagranza del reato e di evasione), ovvero per delega del P.M. [Pubblico Ministero] in esecuzione di un suo decreto (artt. 352 e 370 c.p.p.); vi procede in alcuni casi direttamente lo stesso P.M. (art. 365 c.p.p.). In dibattimento, infine, provvede il giudice (art. 247 c.p.p.).
Le (—), in quanto atti che invadono l'altrui sfera giuridica, toccando la persona o il patrimonio o il domicilio, sono sottoposte al rispetto di determinate garanzie.
Dal punto di vista della difesa tecnica, il difensore ha sempre il diritto di assistere ai vari tipi di (—), anche se compiuti in situazioni d'urgenza dal P.M. o dalla P.G. (artt. 356 e 365 c.p.p.). La natura di atto a sorpresa esclude, invece, l'obbligo di preavviso al difensore. Se l'indagato non si fa assistere da un difensore di fiducia, il P.M. designa un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97 c.p.p.
Ulteriore garanzia è costituita dalla necessità del decreto scritto con cui il P.M. o il giudice dispongono la (—); tale decreto deve essere preventivamente consegnato all'interessato.
Infine, anche per le (—), come per le ispezioni, presso gli uffici dei difensori valgono le garanzie di libertà sia in ordine alla necessità che il P.M. vi proceda personalmente ed in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice, sia in ordine all'esigenza dell'avviso al Consiglio dell'Ordine forense (art. 103 c.p.p.).