Informazione
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() di garanzia (d. proc. pen.)
Consiste in un atto che il P.M. invia per posta all'indagato non dall'inizio delle indagini, ma in un momento successivo, se e quando occorre compiere un atto cui il difensore dell'indagato abbia diritto di assistere. In particolare, nella previsione normativa originaria, l'invio dell'() costituiva un obbligo per il P.M. prima del compimento dei cd. atti garantiti; tuttavia egli aveva la facolt à di inviare l'atto anche in un momento precedente.
Con la L. 332/95 è stato modificato l'art. 369 c.p.p.: l'attuale disciplina ha imposto il divieto per il P.M. di inviare () in assenza del compimento di atti garantiti. A tal proposito, l'omissione dell'() determina la nullit à dell'atto di indagine garantito in occasione del quale doveva essere emessa.
L'() mira a salvaguardare i diritti e le garanzie difensive e non ad esercitare l'azione penale. Del resto, essa intercorre tra P.M. e indagato e non investe dell'accusa il giudice, avendo una mera funzione di comunicazione di notizia.
Con l'() il P.M. d à notizia all'indagato del procedimento a suo carico e lo invita a nominare un difensore di fiducia, ci ò in previsione di atti procedimentali (garantiti) da compiere.
Inoltre, al fine di garantire la effettivit à della difesa tecnica dell'indagato, quando il P.M. nomina un difensore d'ufficio, prima di compiere un atto a cui questi ha diritto di assistere deve, a pena di nullit à (art. 369bis c.p.p.):
a) informare l'indagato dei diritti e facolt à spettantigli;
b) comunicargli il nominativo del difensore d'ufficio;
c) informarlo della facolt à di nominare un difensore di fiducia;
d) informarlo dell'obbligo di retribuire il difensore e di chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio, ricorrendone le condizioni di legge.
diritto all'() (d. cost.; d. amm.)
A livello costituzionale, il diritto all'() consiste nel diritto a informare, a informarsi e a essere informato obiettivamente in ordine a fatti realmente accaduti, nel rispetto dei diritti all'onore, alla riservatezza ed all'identit à personale.
Previsto dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU, tale diritto non è menzionato espressamente nella nostra Costituzione. Tuttavia, il diritto all'() pu ò ricollegarsi alle libert à di manifestazione del pensiero [Pensiero (libert à di)] (art. 21 Cost.), di cui sono specificazione il diritto di cronaca, di stampa e di insegnamento.
Il diritto all'() trova, a livello amministrativo, esplicita enunciazione nella L. 241/1990, recante norme sul procedimento amministrativo, che in ossequio al principio della pubblicit à dell'azione amministrativa (art. 1) consente ai cittadini di essere informati sul procedimento in corso, sulla sua durata e sul pubblico funzionario responsabile [Responsabile (del procedimento)], nonch é di accedere a notizie e ad atti in possesso della P.A.
Specificamente nella disciplina degli enti locali, l'art. 10 c. 2 D.Lgs. 267/2000 sancisce che deve essere assicurato ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione locale, concernenti le attivit à da esse svolte.
L'() deve comunque essere tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi destinatari indistinti, deve avere il carattere della generalit à.