Ricognizione
Ricognizione
() del debito (d. civ.)
Dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di avere un debito verso un altro soggetto (art. 1988 c.c.).
Non è una fonte di obbligazioni, ma opera soltanto sul piano processuale, comportando un'inversione dell'onere della prova [Onere (della prova)]. La persona a cui favore è stata compiuta una (), infatti, è dispensata dall'onere di provare i fatti che giustificano il credito che egli pu ò far valere in base alla dichiarazione unilaterale ricevuta: si presume che tale credito esista realmente, posto che in caso contrario il dichiarante non avrebbe avuto ragione di riconoscere il debito.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Essa mira all'individuazione di persone, cose ed altre realt à sensoriali (voci, suoni, profumi etc.) ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti gi à caduti sotto i suoi sensi (vista, udito, tatto, olfatto, gusto).
Alla () in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia e nei cui confronti sia stato emesso decreto di cambiamento delle generalit à a norma dell'art. 3 D.Lgs. 119/1993 si procede con le modalit à di cui all'art. 147ter disp. att. c.p.p. In particolare, il dibattimento si svolge a porte chiuse durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza e, se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.
La corrispondente attivit à in fase di indagini preliminari è definita come individuazione di cose e persone innanzi al P.M. (art. 361 c.p.p.) e come identificazione di persone e assunzione di informazioni innanzi alla P.G. (artt. 349 e 351 c.p.p.), sempre per finalit à investigative.