Ricognizione

Ricognizione
() del debito (d. civ.)
Dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di avere un debito verso un altro soggetto (art. 1988 c.c.).
Non è una fonte di obbligazioni, ma opera soltanto sul piano processuale, comportando un'inversione dell'onere della prova [Onere (della prova)]. La persona a cui favore è stata compiuta una (—), infatti, è dispensata dall'onere di provare i fatti che giustificano il credito che egli può far valere in base alla dichiarazione unilaterale ricevuta: si presume che tale credito esista realmente, posto che in caso contrario il dichiarante non avrebbe avuto ragione di riconoscere il debito.
È discusso se la (—) sia un negozio o solo un mero atto giuridico: prevale il primo orientamento.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
È un mezzo di prova tipico [Prova], che può aver luogo solo in dibattimento o nell'incidente probatorio.
Essa mira all'individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali (voci, suoni, profumi etc.) ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi (vista, udito, tatto, olfatto, gusto).
Alla (—) in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia e nei cui confronti sia stato emesso decreto di cambiamento delle generalità a norma dell'art. 3 D.Lgs. 119/1993 si procede con le modalità di cui all'art. 147ter disp. att. c.p.p. In particolare, il dibattimento si svolge a porte chiuse durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza e, se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.
La corrispondente attività in fase di indagini preliminari è definita come individuazione di cose e persone innanzi al P.M. (art. 361 c.p.p.) e come identificazione di persone e assunzione di informazioni innanzi alla P.G. (artt. 349 e 351 c.p.p.), sempre per finalità investigative.