Accertamento
Accertamento
Negozio di () (d. civ.)
Tale figura non è unanimemente accettata in dottrina, in quanto si eccepisce che il potere accertativo è esclusivo del giudice e non delle parti. Tuttavia, si ritiene in prevalenza che appartenga all'autonomia negoziale delle parti la facolt à di precludere, con un negozio di (), eventuali controversie derivanti da una incertezza sulla situazione esistente tra loro.
Effetto del negozio di () è quello di vincolare le parti a non rimettere in discussione il rapporto che con tale negozio è stato definito.
Le differenze fra negozio di () e transazione possono essere agevolmente delineate se si considera che il primo si limita a fotografare e fissare la situazione preesistente, precludendo ogni altra contestazione; con la seconda, invece, le parti vogliono eliminare una lite attuale o potenziale, modificando un rapporto preesistente e facendosi reciproche concessioni col disporre dei propri diritti.
() dell'attivo (d. fall.)
() del passivo (d. fall.)
Fase della procedura fallimentare che ha la funzione di verificare quanti creditori esistono e quanti fra loro vantino, nei confronti degli altri, titoli preferenziali. Essa serve ad accertare i crediti ammessi al concorso e quelli di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili eventualmente in possesso del fallito ma appartenenti a terzi estranei al fallimento. A questo fine, il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore e altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di propriet à o in possesso del fallito che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale domanda di ammissione al passivo
A seguito del deposito delle domande di ammissione al passivo, il curatore predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di propriet à o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, con decreto succintamente motivato (novit à inserita nell'art. 96 R.D. 267/1942 dal D.Lgs. 169/2007) accoglie in tutto o in parte, respinge o dichiara inammissibile le domande di ammissione al passivo.
Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
() giudiziale della paternit à e maternit à (d. civ.)
() tecnico (d. proc. civ.)
Complesso di operazioni dirette a far acquisire al giudice cognizioni tecniche sui fatti di causa, di cui egli non ha la conoscenza (ad esempio verifica dello stato di fatiscenza di un edificio) o a fornire elementi di supporto nella valutazione di prove gi à acquisite (art. 696 c.p.c.).
Oggetto dell'() o dell'ispezione giudiziale preventiva è evitare che si disperdano gli elementi di prova utilizzabili nel giudizio di merito perch é deteriorati o modificati.
Il legislatore è intervenuto con il cd. decreto competitivit à (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005) per ammettere l'() e l'ispezione giudiziale anche sulla persona dell'istante e sulla persona nei cui confronti è proposta l'istanza, sempre che ne ricorra l'urgenza. Inoltre, il decreto competitivit à ha ammesso che l'accertamento tecnico possa comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
() tecnico (d. proc. pen.)
Nel caso delle indagini preliminari possono rendersi necessarie particolari investigazioni che richiedano competenze tecniche specifiche. Al riguardo il c.p.p. prevede varie categorie di ():
a) quelli urgenti su luoghi, cose o persone, che sono di competenza della polizia giudiziaria quando vi sia il pericolo di alterazioni o modificazioni (art. 354 c.p.p.);
b) quelli che, per analoghi motivi, pu ò effettuare il P.M., seguendo la particolare procedura descritta nell'art. 360 c.p.p. [Accertamenti tecnici non ripetibili];
c) quelli che rientrano nel naturale svolgimento dell'indagine e sono suscettibili di reiterazione (art. 359 c.p.p.).
Si tratta di attivit à che, per le peculiari caratteristiche valutative, vengono svolte da esperti (definiti dal codice consulenti tecnici [Consulenza tecnica]) e che, per le ipotesi sub a) e b), entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.), potendo, quindi, utilizzarsi ai fini della decisione. A cagione di ci ò, la legge esige in tali casi la forma del verbale (art. 373, co. 1, lett. e); art. 357 co. 2, lett. e), c.p.p.) mentre per quelli ripetibili il P.M. pu ò redigere un verbale in forma riassuntiva o, nei casi di () di modesta entit à, mere annotazioni (art. 373 c.p.p.).