Illegittimità
Illegittimit à
() costituzionale (d. cost.)
Indica la difformit à fra la norma costituzionale e la norma ordinaria, contenuto del possibile giudizio di esito del sindacato di costituzionalit à. La () pu ò derivare dalla violazione di norme che: prevedono determinati procedimenti per la formazione degli atti legislativi (la cui violazione determina vizi formali); impongono o vietano determinati contenuti (la cui violazione determina, invece, vizi sostanziali).
Si determina () formale nel caso di violazione di norme sui procedimenti legislativi. Cos ì, ad esempio, una legge erroneamente approvata dalle Commissioni, anzich é dall'Assemblea, pu ò essere dichiarata incostituzionale per vizio di forma.
La Corte ha precisato (sent. n. 9/1959) che non tutte le violazioni di norme sul procedimento comportano un vizio apprezzabile in sede di controllo di costituzionalit à, ma solo la violazione di norme sul procedimento di formazione della legge contenute nella Costituzione.
La Corte ha, invece, riconosciuto il rispetto dell'insindacabilit à del regolamento di ciascuna Camera, e ci ò al fine di evitare che si trasferissero innanzi ad essa le numerose, e spesso strumentali, controversie regolamentari, di per s é non legate alla difesa di situazioni sostanziali apprezzabili.
L'() sostanziale si determina per incompatibilit à dei contenuti o, meglio, per il contrasto obiettivo fra il principio materiale incorporato nella legge ordinaria e un principio contenuto in una legge costituzionale (Virga).
I problemi pi ù difficili nascono a proposito delle clausole generali contenute nella Costituzione, aventi lo scopo di orientare il legislatore ordinario. Si pensi ai fini sociali , alla funzione sociale , all' utilit à generale , che sono disposizioni costituzionali in sostanza prive di autonomo contenuto. È chiaro che se la Corte pretendesse di specificare di volta in volta i fini sociali, l'utilit à generale etc., compirebbe degli apprezzamenti politici di competenza di altri poteri. Tuttavia, ci ò non esclude un controllo di costituzionalit à ai margini oltre i quali le scelte legislative risulterebbero insostenibili.
I caratteri di questo controllo sono stati cos ì definiti dalla Corte: Per potere affermare che la legge non corrisponde a fini di utilit à generale bisognerebbe che risultasse che l'organo legislativo non abbia compiuto un apprezzamento di tali fini e dei mezzi per raggiungerli o che questo apprezzamento sia stato inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori, ovvero che l'apprezzamento stesso si manifesti in palese contrasto con i presupposti di fatto (sent. n. 14/1964). Si tratta insomma di un controllo che non mette in discussione lo scopo in s é, la cui determinazione è riservata al legislatore, ma la conformit à dei mezzi rispetto ad esso.
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
L'atto amministrativo [Atto (amministrativo)] che presenta un vizio di uno dei suoi elementi essenziali e risulta, pertanto, difforme dalla norma giuridica che lo disciplina, risulta affetto da () e, come tale, suscettibile di annullamento.
L'() è, dunque, una forma di invalidit à dell'atto amministrativo che si concretizza in tre vizi caratteristici:
incompetenza;