Rescissione

Rescissione (d. civ.)
Scioglimento del vincolo contrattuale conseguente ad un vizio genetico del sinallagma. Il rimedio è azionabile solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive. Non è ammissibile per i contratti aleatori.
Il codice ha disciplinato due figure di (—):
— del contratto concluso in stato di pericolo. Chi assume contrattualmente obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può ottenere la (—) del contratto (art. 1447 c.c.).
Il giudice, comunque, nel pronunciare la (—), può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata (art. 1447, co. 1 c.c.);
— per lesione. L'ipotesi ricorre quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio. In tale ipotesi la parte danneggiata può domandare la (—) del contratto (art. 1448 c.c.).