Formula esecutiva

Formula esecutiva (d. proc. civ.)
È un requisito indispensabile affinché i provvedimenti giudiziari e gli atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale, spediti in forma esecutiva, possano acquistare valore e forza di titolo esecutivo.
Consiste in un'ingiunzione scritta, fatta dal cancelliere o dal notaio o altro pubblico ufficiale e rivolta a tutti gli ufficiali giudiziari di portare ad attuazione il titolo esecutivo. La spedizione in forma esecutiva è necessaria perché possa iniziarsi l'esecuzione forzata. In tema di controversie di lavoro l'art. 431 c.p.c. stabilisce che sono provvisoriamente esecutive non solo le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore (il quale può procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza), ma anche, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 353/90, le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro. Oltre alle sentenze sono esecutivi ex lege o dichiarati tali numerosi altri provvedimenti del giudice, quali ad esempio l'ordinanza di convalida di sfratto, il decreto ingiuntivo esecutivo, o provvisoriamente dichiarato tale, il decreto di liquidazione dei compensi ai periti nei procedimenti cautelari (art. 669septies c.p.c.) e le nuove ordinanze anticipatorie della condanna. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'apposizione della formula indicata dall'art. 475, co. 3 c.p.c., preceduta dall'intestazione Repubblica Italiana In nome della legge, sull'originale o su apposita copia del provvedimento a tale scopo rilasciata, e non sulla copia contenente la relata di notifica. La copia in forma esecutiva può essere rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, o ai suoi successori, con l'indicazione in calce della persona alla quale è spedita (art. 475, co. 2 c.p.c.).