Esecuzione forzata
Esecuzione forzata (d. proc. civ.)
() in forma specifica (d. proc. civ.)
Attiene all'esecuzione di obblighi specifici e si distingue in:
() per consegna e per rilascio
L'esecuzione per consegna o rilascio è preceduta dalla notifica dell'atto di precetto [Precetto].
In caso di esecuzione per consegna di un bene mobile, decorso il termine indicato nel precetto l'ufficiale giudiziario si reca sul luogo nel quale le cose si trovano, la ricerca e la consegna alla parte o a una persona da lei designata (art. 607 c.p.c.). Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non pu ò avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione di terzo (artt. 619 ss. c.p.c.).
Invece, in caso di rilascio di un bene immobile, l'ufficiale giudiziario notifica un avviso col quale comunica, almeno 10 giorni prima, alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui proceder à (art. 608, comma 1, c.p.c.). La notifica dell'avviso segna l'inizio dell'esecuzione per rilascio.
L'esecuzione si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto scritto notificato alla parte esecutata e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente (art. 608bis c.p.c.).
Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolt à che non ammettono dilazione, ciascuna parte pu ò chiedere al giudice dell'esecuzione i provvedimenti temporanei occorrenti.
La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.
() degli obblighi di fare o non fare
Per ottenere l'() di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto deve proporsi ricorso al giudice (del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto: art. 26 c.p.c.) perch é siano determinate le modalit à dell'().
Il giudice, sentita la parte obbligata, designa con ordinanza l'ufficiale giudiziario che deve provvedere all'() e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Giudice competente per entrambe le ipotesi di () è il Tribunale.
() nei confronti della Pubblica Amministrazione (d. amm.)
L'() è un procedimento giudiziale, a carattere esecutivo, volto a soddisfare l'interesse creditorio (nel rispetto del principio della parit à di trattamento dei creditori, c.d. par condicio creditorum) contro la volont à del debitore (P.A.). Tale procedimento è ammesso nei confronti della P.A., sebbene con dei temperamenti dettati dall'esigenza di garantire una maggior tutela dei soggetti preposti, dall'ordinamento, alla cura dell'interesse pubblico.
In particolare, l'() nei confronti della P.A. pu ò essere di due tipi:
() in forma specifica
La sua ammissibilit à incontra i limiti posti dagli artt. 20582 c.c. e 29332 c.c., i quali assumono un significato particolarmente penetrante quando il soggetto è la P.A. Infatti, nei confronti di quest'ultima, l'() è esclusa ogni qualvolta la reintegrazione in forma specifica sia eccessivamente onerosa per la P.A., o la distruzione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale. I suddetti limiti rilevano anche in relazione alle modalit à dell'esecuzione, che deve avvenire compromettendo il meno possibile gli interessi della P.A.
() per espropriazione
Nessun problema pone l'() di beni patrimoniali disponibili. Per i beni patrimoniali indisponibili e per quelli demaniali, invece, la dottrina dominante esclude l'(). Si ammette altres ì l'() di crediti di diritto privato; per i crediti di diritto pubblico, mentre la giurisprudenza afferma l'impignorabilit à (essendo originati dall'esercizio di pubbliche potest à), la dottrina è per la pignorabilit à. Quanto al denaro, le dispute sorte in dottrina e giurisprudenza sono state superate da un'autorevole sentenza della Corte di cassazione (n. 1609/1987), che ne ha espressamente ammessa la pignorabilit à argomentando in base all'impossibilit à logico-giuridica che le destinazioni di bilancio condizionino l'() sulle casse della P.A.
La giurisprudenza, infine, ammette l'() avente ad oggetto crediti della P.A. quando questi siano originati da rapporti di diritto privato e non quando trovino fondamento in un titolo di diritto pubblico.