Dispositivo

Dispositivo
() nel diritto amministrativo (d. amm.)
Con l'espressione (—), nel diritto amministrativo, si intende il contenuto dell'atto amministrativo. Ove la legge richieda la forma scritta dell'atto e questo sia privo del (—), l'atto si ritiene inesistente.
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Parte della sentenza che segue la motivazione e precede la data e la sottoscrizione della stessa; enuncia la decisione del giudice sulla domanda o su parte di essa. Più precisamente è il disposto contenuto nella sentenza o in qualsiasi altro provvedimento giurisdizionale civile. Se la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel (—) (art. 119 disp. att. c.p.c.).
Dopo la pubblicazione della sentenza, solo il (—) viene comunicato alle parti costituite, al fine di dare notizia dell'avvenuto deposito della sentenza.
Solo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro [Processo del lavoro], in quelle di previdenza, in alcune controversie in materia di locazioni e nelle controversie agrarie, il giudice pronuncia sentenza dando lettura del (—).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Parte di un provvedimento giurisdizionale che esprime il contenuto della decisione. Nel processo penale, di regola, il (—) della sentenza viene letto in udienza, subito dopo la decisione in camera di consiglio, mentre la motivazione viene depositata in cancelleria successivamente, nei termini previsti dalla legge (art. 544 c.p.p.).