Spedizione

Spedizione
Contratto di () (d. civ.)
Il contratto di (—) è un mandato senza rappresentanza con cui una parte (spedizioniere) assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere tutte le operazioni accessorie (artt. 1737 ss. c.c.). Lo spedizioniere è dunque una figura diversa dal semplice vettore, con il quale conclude il contratto di trasporto; egli può tuttavia assumere in proprio l'esecuzione del trasporto, risultando in tal modo, al contempo, vettore e spedizioniere (cd. entrata dello spedizioniere nel contratto).
Lo spedizioniere deve tra l'altro osservare tutte le istruzioni del mittente, curare la custodia dei beni affidatigli, assicurare, se convenuto, le cose spedite.
Lo spedizioniere ha diritto ad una provvigione che, in mancanza di convenzione, è determinata in base alle tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene il contratto di (—). Fino all'avvenuta conclusione del contratto di trasporto da parte dello spedizioniere, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando però allo spedizioniere le spese sostenute e corrispondendogli equo compenso per l'attività prestata (art. 1738 c.c.).
() in forma esecutiva (d. proc. civ.)
Atto preliminare rispetto all'inizio della procedura esecutiva [Formula esecutiva].
Per (—) s'intende l'apposizione di una formula solenne sul titolo esecutivo (sentenza, altro provvedimento dell'autorità giudiziaria o atto di notaio) essenziale per l'esercizio dell'azione esecutiva [Azione (civile)]. Competente a provvedervi è il cancelliere (per le sentenze e gli altri titoli esecutivi giudiziari) o il notaio o altro pubblico ufficiale (per gli atti da loro ricevuti).
La (—) va fatta alla parte a cui favore fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione. La parte può ottenere un solo originale del provvedimento con (—); in presenza di giusto motivo (es.: perdita del documento), tuttavia, su istanza della parte interessata, il capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento può autorizzare, con decreto una nuova (—) o la (—) di ulteriori copie.