Immagine

Immagine [diritto all'] (d. civ.; d. cost.)
Rientra tra i diritti della personalità, inerenti a prerogative della persona, tutelati in via generale dall'art. 2 Cost. [Diritti (soggettivi)].
Viene preso specificamente in considerazione dall'art. 10 c.c., che riconosce all'individuo la possibilità di vietare che altri facciano abuso della propria (—). Infatti, l'utilizzazione o la pubblicazione dell'(—) altrui, senza che il soggetto coinvolto vi abbia consentito, è vietata quando non risulti giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da scopi scientifici, culturali, dal collegamento con fatti di interesse pubblico o da esigenze di giustizia o di polizia e, inoltre, quando venga pregiudicato il decoro o la reputazione della persona [anche Autore (diritto di)].