Nome

Nome [diritto al] (d. civ.)
Il (—) si compone del prenome, che è l'appellativo individuale, e del cognome che designa l'appartenenza alla famiglia.
La tutela del (—) è sancita a protezione non solo di un interesse individuale, ma anche dell'interesse generale all'identificazione delle persone, ed è attuata col riconoscimento di due tipi di azione:
— l'azione di reclamo, con la quale si tutela il diritto della persona ad usare il proprio (—) contro gli atti dei terzi tendenti a contrastare tale uso;
— l'azione contro l'usurpazione, diretta contro l'uso illegittimo che altri facciano del (—), con pregiudizio, anche soltanto potenziale, per il vero titolare. Tale pregiudizio può essere sia di natura morale (es.: lesione al decoro e alla reputazione), sia di natura economica.
Entrambe le azioni hanno carattere inibitorio, in quanto sono dirette ad ottenere la cessazione del fatto lesivo, e non escludono l'azione generale per il risarcimento del danno.
È legittimato alle azioni anzidette non soltanto il titolare del (—) contestato o usurpato, ma anche chiunque altro abbia alla tutela del (—) un interesse fondato su ragioni familiari degne di protezione.
Anche lo pseudonimo o (—) d'arte gode della stessa tutela del diritto al (—); occorre, tuttavia, che il soggetto sia noto soprattutto con lo pseudonimo.
Il diritto al (—) è tradizionalmente inteso come aspetto fondamentale del diritto all'identità personale.