Patteggiamento
Patteggiamento (d. proc. pen.)
Istituto in forza del quale p.m. e imputato si accordano sull'entit à della pena da irrogare e implicitamente anche sull'affermazione di colpevolezza (art. 444 c.p.p.).
La richiesta di patteggiamento (cd. applicazione della pena su richiesa delle parti) pu ò essere formulata nel corso delle indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano state presentate le conclusioni.
L'istituto ha avuto un ampliamento della sua sfera di applicazione con la L. 12-06-2003 n. 154 (c.d. patteggiamento allargato), che ha inciso in modo rilevante sull'originaria disciplina.
Le condizioni per addivenire al patteggiamento sono tre:
l'accordo dell'imputato e del p.m. sulla pena da applicare;
quantit à di pena pattuita non eccedente i cinque anni di pena detentiva (compresa la diminuente del rito e senza tener conto della eventuale pena pecuniaria);
provvedimento di accoglimento della richiesta da parte del giudice.
Quest'ultimo pu ò ratificare o meno l'accordo, ma non pu ò modificarlo, n é integrarlo n é basarsi su atti diversi da quelli gi à acquisiti nel fascicolo del p.m.
Il giudice deve statuire allo stato degli atti , prendendo cos ì cognizione delle risultanze delle indagini preliminari e utilizzandone gli atti.
Per ritenere accoglibile la richiesta di () il giudice deve fare una duplice valutazione: a) di correttezza della qualificazione giuridica del fatto di reato contestato, delle circostanze e della loro comparazione, della congruit à della pena patteggiata per la finalit à rieducativa dell'imputato; b) di assenza di cause di non punibilit à che imporrebbero l'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art 129 c.p.p.
Oltre alla riduzione di pena fino a 1/3, all'imputato, qualora la pena irrogata non superi i due anni, spettano altri benefici quali: 1) l'esonero dal pagamento delle spese processuali, 2) il divieto di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, con esclusione per ò della confisca, 3) la possibilit à di applicazione di sanzioni sostitutive, 4) l'estinzione del reato dopo il decorso di un certo intervallo di tempo dalla pronuncia della sentenza sul () (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni).
Inoltre, anche se la pena applicata supera i due anni e raggiunge il limite di cinque, è prevista la inefficacia della sentenza nei connessi giudizi civili ed amministrativi.
Con la sentenza il giudice pu ò concedere la sospensione condizionale della pena se non sussistono condizioni ostative alla concedibilit à del beneficio.
La sentenza emessa non è appellabile, essendo prevista solo la possibilit à di tale gravame da parte del p.m. e nella unica ipotesi che il giudice abbia disatteso il suo dissenso. È, per ò, ammesso il ricorso per cassazione.