Patteggiamento

Patteggiamento (d. proc. pen.)
Istituto in forza del quale p.m. e imputato si accordano sull'entità della pena da irrogare e implicitamente anche sull'affermazione di colpevolezza (art. 444 c.p.p.).
La richiesta di patteggiamento (cd. applicazione della pena su richiesa delle parti) può essere formulata nel corso delle indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano state presentate le conclusioni.
L'istituto ha avuto un ampliamento della sua sfera di applicazione con la L. 12-06-2003 n. 154 (c.d. patteggiamento allargato), che ha inciso in modo rilevante sull'originaria disciplina.
Le condizioni per addivenire al patteggiamento sono tre:
— l'accordo dell'imputato e del p.m. sulla pena da applicare;
— quantità di pena pattuita non eccedente i cinque anni di pena detentiva (compresa la diminuente del rito e senza tener conto della eventuale pena pecuniaria);
— provvedimento di accoglimento della richiesta da parte del giudice.
Quest'ultimo può ratificare o meno l'accordo, ma non può modificarlo, né integrarlo né basarsi su atti diversi da quelli già acquisiti nel fascicolo del p.m.
Il giudice deve statuire allo stato degli atti, prendendo così cognizione delle risultanze delle indagini preliminari e utilizzandone gli atti.
Per ritenere accoglibile la richiesta di (—) il giudice deve fare una duplice valutazione: a) di correttezza della qualificazione giuridica del fatto di reato contestato, delle circostanze e della loro comparazione, della congruità della pena patteggiata per la finalità rieducativa dell'imputato; b) di assenza di cause di non punibilità che imporrebbero l'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art 129 c.p.p.
Oltre alla riduzione di pena fino a 1/3, all'imputato, qualora la pena irrogata non superi i due anni, spettano altri benefici quali: 1) l'esonero dal pagamento delle spese processuali, 2) il divieto di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, con esclusione però della confisca, 3) la possibilità di applicazione di sanzioni sostitutive, 4) l'estinzione del reato dopo il decorso di un certo intervallo di tempo dalla pronuncia della sentenza sul (—) (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni).
Inoltre, anche se la pena applicata supera i due anni e raggiunge il limite di cinque, è prevista la inefficacia della sentenza nei connessi giudizi civili ed amministrativi.
Con la sentenza il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena se non sussistono condizioni ostative alla concedibilità del beneficio.
La sentenza emessa non è appellabile, essendo prevista solo la possibilità di tale gravame da parte del p.m. e nella unica ipotesi che il giudice abbia disatteso il suo dissenso. È, però, ammesso il ricorso per cassazione.